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IMU e immobili in Comodato. Lo sconto del 50% diventa più accessibile

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imu e comodatoChiarito il concetto di “immobile” ai fini dell’abbattimento della base imponibile IMU del 50% per gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (padre/figlio).

Il dubbio era sorto sin da subito sulla portata dell’agevolazione introdotta dalla legge di stabilità 2016 che contestualmente ha abrogato il comma 2 dell'articolo 13 del dl 201/2011, laddove prevedeva che le amministrazioni  comunali  potessero  assimilare  alle  prime  case  le unità  immobiliari concesse in comodato gratuito dal titolare ai parenti in linea retta entro il primo grado.

La nuova norma infatti, abrogando le fattispecie fino al 2015 esistenti nei diversi Comuni, ha introdotto una nuova agevolazione per l’Imu che produce anche effetti per la Tasi. I contribuenti con contratto di comodato (per uso abitazione principale) possono beneficiare di una riduzione della base imponibile Imu (nonché della Tasi), nella misura del 50%, purché sussistano le condizioni richieste dalla norma, tra le quali:

In particolare:

– il comodante deve avere la residenza anagrafica e la dimora nel comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato;

– oltre all'immobile concesso in comodato, può essere titolare di un altro immobile nello stesso comune, che deve essere utilizzato come propria abitazione principale, purché non si tratti di un fabbricato di pregio, classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso, ville e castelli);

– il contratto di comodato deve essere registrato entro 20 giorni dalla stipula;

– nel 2017 deve essere effettuata da denuncia di variazione Imu comunicando il contratto di comodato.

A questi requisiti ha fatto eco un particolare non di poco conto che ha posto in dubbio la portata dell’agevolazione introdotta al posto di quelle in vigore fino al 2015. La normativa di favore richiede che il soggetto passivo possa possedere in Italia al massimo due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e uno dato in comodato a un parente in linea retta di primo grado (padre/figlio).

Per cui si era aperta la discussione sul termine di “immobile” poiché nella disciplina Imu il termine immobile ha un significato ben preciso, riguardante i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli, per cui il semplice possesso di una qualunque quota di proprietà anche di un orticello, faceva venire meno il diritto allo “sconto”.

Da qui i dubbi e le diverse richieste di chiarimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, fin anche con una interrogazione parlamentare nr 5-07445 del 21 gennaio 2016, alla quale il Governo non aveva fornito una risposta immediata, rinviando la risposta a una circolare ministeriale in corso di predisposizione da parte del dipartimento delle Finanze.

E così in occasione di Telefisco 2016, il dipartimento delle Finanze, ha precisato che “laddove la norma richiama in maniera generica l’immobile, la stessa deve intendersi riferita all’immobile ad uso abitativo”. 

Noi sposiamo questa interpretazione a favore del contribuente, evidenziando però che le disposizioni di legge che prevedono agevolazioni, secondo l'insegnamento della Cassazione, sono di stretta interpretazione. Quindi, neppure al Ministero dell'economia è consentito fornire interpretazioni estensive o arbitrarie (cfr. S.Trovato).

Di seguito La domanda e risposta di Telefisco 2016:

“Casa in uso a parenti: la nozione di immobile.

D. La concessione in comodato di una abitazione al genitore o al figlio consente l’abbattimento della base imponibile Imu del 50%, ciò a condizione che il concedente non possieda altri immobili a parte quello concesso in comodato e la propria abitazione principale. Questo vuol dire, ad esempio che il possesso di un terreno agricolo o di un negozio in comproprietà con i fratelli impedisce tale agevolazione?

R. Si deve precisare che la norma di favore si colloca nell’ambito del regime delle agevolazioni riconosciute per gli immobili ad uso abitativo, pertanto laddove la norma richiama in maniera generica l’immobile, la stessa deve intendersi riferita all’immobile ad uso abitativo. In conclusione il possesso di un terreno agricolo o di un negozio in comproprietà con i fratelli non impedisce il riconoscimento dell’agevolazione.”.