Con provvedimento nr 45059 del 24/03/2016 dell’Agenzia delle Entrate, sono state definite le modalità per presentare l’autocertificazione al fine di ottenere l’esenzione dal pagamento del canone rai in bolletta.
E’ stato stabilito che l’utente, presenta alternativamente:
a) una dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;
b) una dichiarazione sostitutiva di non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per suggellamento di cui all’articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246;
c) una dichiarazione sostitutiva che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale;
d) una dichiarazione sostitutiva per il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva di cui alle lettere a), b) e c) precedentemente resa.
La Dichiarazione può essere resa dell’erede in relazione all’utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.
La dichiarazione sostitutiva di cui alle lettere a) e b) è presentata annualmente e produce gli effetti di cui appresso.
Il Modello è reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate e può essere essere scaricato da qui.
Gli Associati ad Adiconsum Lecce, potranno accedere all'area riservata e scaricare il modulo nella versione editabile e stampabile direttamente dal computer. Si ricorda che dovrà essere spedito con raccomandata senza busta.
Come si presenta l’autocertificazione.
La dichiarazione sostitutiva è presentata:
a) direttamente dal contribuente o dall’erede mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate;
b) tramite gli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, appositamente delegati dal contribuente.
La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate. È fatto comunque obbligo ai suddetti intermediari:
· di consegnare al dichiarante una copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate;
· di conservare l’originale della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal dichiarante unitamente alla copia del documento di identità del dichiarante stesso;
· di conservare la delega del dichiarante alla trasmissione della dichiarazione sostitutiva.
I suddetti documenti sono conservati per l’ordinario termine di prescrizione decennale e sono esibiti a richiesta dell’Agenzia delle entrate.
Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, il modello di autocertificazione può essere presentato, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. La dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale. La ricevuta dell’avvenuta spedizione è conservata per l’ordinario termine di prescrizione decennale ed è esibita a richiesta dell’Agenzia delle entrate.
Entro quando presentare l’autocertificazione
Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate in ogni giorno dell’anno e producono effetti in base alla data di presentazione secondo quanto precisato nei punti successivi.
In via transitoria, la dichiarazione sostitutiva di cui alle lettere a) e b) presentata a mezzo del servizio postale dal 1° gennaio al 30 aprile 2016 e in via telematica fino al 10 maggio 2016 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016. La dichiarazione presentata a mezzo del servizio postale dal 1° maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016 e in via telematica dall’11 maggio 2016 al 30 giugno 2016 ha effetto per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2016, secondo quanto disposto dall’articolo 10 del citato regio decreto-legge n. 246 del 1938. La dichiarazione presentata dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.
A regime, la dichiarazione sostitutiva di cui alle lettere a) e b) presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, a partire dal 1° luglio dell’anno precedente, ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno solare di riferimento. La medesima dichiarazione sostitutiva, presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno solare di riferimento, ha effetto per il canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione, secondo quanto disposto dall’articolo 10 del citato regio decreto-legge n. 246 del 1938.
I soggetti che attivano una nuova utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, presentano la dichiarazione di cui alle lettere a) e b) entro la fine del primo mese successivo a quello di attivazione della fornitura di energia elettrica, con effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.
La dichiarazione presentata dal secondo mese successivo a quello di attivazione della fornitura di energia elettrica ha effetto secondo quanto indicato nei punti precedenti. In via transitoria per l’anno 2016, per le nuove utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 la dichiarazione sostitutiva presentata a mezzo del servizio postale entro il 30 aprile 2016 e in via telematica fino al 10 maggio 2016 ha effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.
La dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera c) ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di presentazione.
La dichiarazione sostitutiva di variazione dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente resa, di cui alla lettera d), ha effetto per il canone dovuto dal mese in cui è presentata, secondo quanto disposto dall’articolo 4 del citato regio decreto-legge n. 246 del 1938.
Le dichiarazioni sostitutive presentate all’Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV a decorrere dal 1° gennaio 2016 e anteriormente alla data di pubblicazione del presente provvedimento si considerano valide a condizione che siano rese ai sensi dell’articolo 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e contengano tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione approvato per la specifica tipologia di dichiarazione resa.
Scarica il Modello di autocertificazione e le istruzioni