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Consorzi di Bonifica /5. Cosa fare dopo l’annunciata sospensione delle Ingiunzioni. Facciamo chiarezza!

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000 consorzi bonifica 5In questi ultimi giorni, molti comuni sono stati invasi da manifesti murari, volantini, sms e altro ancora in cui si dava notizia dell’avvenuta sospensione delle ingiunzioni pervenute dai Consorzi di Bonifica di Ugento Li Foggi e Arneo per l’anno 2014, annunciandola come la vittoria di una guerra.

In realtà, purtroppo, così non è.

Quanto ottenuto dai Sindaci con la collaborazione decisiva delle associazioni dei consumatori Adiconsum, Lega consumatori, Adoc Brindisi e Altroconsumo, non è altro che solo un primo passo per ottenere l’annullamento dell’inutile balzello richiesto dai Consorzi di Bonifica.

Ma è necessario fare chiarezza: quanto annunciato dalla Regione Puglia è solo una sospensione fino a novembre e non un annullamento del ruolo del 2014.

Per cui adesso occorre aspettare il provvedimento formale della Regione per capire se la stessa procederà:

  • a sospendere solo i termini per il pagamento delle ingiunzioni (cosa probabile);
  • a sospendere anche i termini per poter ricorrere in Commissione Tributaria (cosa difficile).

Ciò significa di fatto al momento, che:

  • Chi ha pagato non può presentare un’istanza di rimborso, proprio perché il ruolo sarà solo “sospeso” ma non è ancora “annullato”;
  • Anche chi ha pagato ed è ancora in termini per effettuare il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (entro 60 giorni dalla notifica senza considerare i 31 giorni di agosto), è preferibile che invii una mail a ricorsibonifica@adiconsumlecce.it o contatti gli avvocati di Adiconsum (i recapiti sono sul sito www.adiconsumlecce.it) o delle altre associazioni dei consumatori di cui sopra, per effettuare una valutazione sull’opportunità di presentare il ricorso;
  • Chi non ha pagato è preferibile che attenda a questo punto il provvedimento di sospensione della Regione, facendo comunque attenzione che non scadano i termini per effettuare il ricorso. Questo vale anche se dovessero scadere i 30 giorni concessi per il pagamento dell’ingiunzione.
  • Senza ricorso, non sarà possibile ottenere il rimborso di quanto già pagato o comunque l’annullamento dell’ingiunzione ricevuta (per cui se non si farà ricorso bisognerà comunque pagare se la Regione non lo annullerà prima dei termini per il ricorso).
  • L’annunciata sospensione riguarda solo il codice 630 e non anche il codice 648 o altri.
  • i termini per fare ricorso sono così calcolati: esempio: notifica ingiunzione ricevuta il 20 di luglio: scadenza per il ricorso il 19 di ottobre (11 gg di luglio + 0 gg di agosto + 30 gg di settembre + 19 gg di ottobre = 60 gg).

Importante: gli iscritti ad Adiconsum che si sono già precedentemente rivolti all’Associazione (quando hanno ricevuto il sollecito di pagamento), hanno già effettuato per il tramite dell’Associazione stessa una “raccomandata elettronica – pec” di “Richiesta di annullamento in autotutela e diffida” indirizzata al Consorzio, alla Soget e al Garante per il Contribuente – non ancora riscontrata -, per cui gli stessi sono già stati tutelati in tal senso.

Per rimanere costantemente aggiornati sulla vicenda dei Consorzi di Bonifica, Vi invitiamo ad iscriversi all’Associazione dei Consumatori ADICONSUM LECCE e a  consultare il sito www.adiconsumlecce.it