Questo tra l’altro è il principio che si ricava dalla sentenza del Tribunale di Paola. Dalla sentenza si evince la dichiarata validità del contratto ex art. 118 del Testo Unico Bancario se il correntista non ha esercitato in tempo il diritto di recedere dal contratto.
Il Tribunale così si è espresso: “…l’art. 118 TUB, secondo comma, statuisce che “la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente applicate”.
Nella vicenza considerata dal Tribunale, dagli atti di causa era emerso che la banca aveva comunicato al cliente la modifica contrattuale utilizzando una lettera contenente la “proposta di modifica unilaterale del contratto” pertanto è stato stabilito che essa deve intendersi accettata dal cliente nel momento in cui non ha proposto reclamo, né ha esercitato il proprio diritto di recesso entro 60 giorni come, previsto dalle condizioni contrattuali pattuite”.