Dal 1° ottobre 2016 è cambiato il regime degli interessi bancari in materia di accredito e di addebito degli interessi che si riferiscono a finanziamenti con rapporti di:
- Carte di credito;
- Scoperti di conto corrente;
- Anticipi su fatture e/o contratti.
Con il prossimo estratto conto che l’istituto di credito metterà a disposizione dei propri clienti, verranno fornite due informazioni relative alla novità del nuovo regime degli interessi bancari. In particolare al correntista l’istituto chiederà di esprimersi su alcuni aspetti contrattuali ai quali occorre prestare la massima attenzione.
- Abolizione dell’anatocismo bancario.
- Richiesta di autorizzazione all’addebito.
La comunicazione di variazione unilaterale del contratto.
Premesso che viene abolito l’anatocismo bancario gli istituti di credito devono inviare a tutti i clienti una comunicazione relativa alla variazione unilaterale del contratto.
A partire dal 1° ottobre gli interessi debitori e quelli creditori devono avere la medesima periodicità, comunque non inferiore a un anno. In via generale è da ritenersi che la banca li liquiderà in data 31 dicembre di ogni anno.
La rilevante novità è che gli interessi passivi:
- devono essere conteggiati separatamente dal capitale;
- la banca non può addebitare sul conto corrente gli interessi passivi prima del 1° marzo. Dunque al 31 dicembre il saldo del conto non verrà ridotto degli interessi passivi.
- ai fini dell’iscrizione nell’elenco dei cattivi pagatori, la segnalazione della banca alla Centrale rischi può essere inoltrata solo una volta trascorsi i 60 giorni. Ciò significa che il correntista ha 60 giorni di tempo per reperire le risorse finanziarie per far fronte al debito per interessi di cui la banca darà evidenza il 1° marzo.
Le commissioni e le spese, comprese quelle di istruttoria e di messa a disposizione fondi, continueranno a essere prelevate dalle banche trimestralmente.
La richiesta di addebito degli interessi.
La seconda comunicazione che inoltrerà la banca è riferita alla richiesta di addebitare gli interessi passivi in data 1° marzo.
Per gli interessi passivi, una volta divenuti esigibili il 1° marzo:
- la banca non è autorizzata ad addebitarli sul conto del cliente, ma dovrà acquisire, con una seconda comunicazione, una specifica autorizzazione preventiva chiedendo di apporre una firma e di far pervenire il modulo alla banca. Una volta rilasciata dal correntista l’autorizzazione la si può comunque revocare in qualunque momento.
Attenzione!. Per i consumatori il cui conto è in rosso è preferibile non rilasciare tale autorizzazione poiché una volta firmata, la banca è legittimata ad applicare l’anatocismo.
Di fatto, rilasciando l’autorizzazione, gli interessi passivi maturati al 31 dicembre vengono al 1° marzo capitalizzati e, dunque, da quel momento sul debito complessivo matura l’interesse debitore.
Se il consumatore non rilascia l’autorizzazione, la banca può compensarli legalmente con eventuali disponibilità presenti su conti correnti attivi.
Se il conto è in rosso anche se il cliente non ha raggiunto il limite massimo di utilizzo del fido la banca non può procedere con la compensazione legale, diversamente si produrrebbero ancora interessi su interessi.
Dunque, in mancanza di compensazione, se il cliente non provvede a pagare gli interessi passivi recuperando altrove le risorse finanziarie, per recuperare le somme dovute la banca dovrà avviare la procedura di messa in mora del cliente.
È peraltro data la possibilità di concordare contrattualmente che i fondi accreditati sul conto della banca e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano utilizzati per estinguere il debito da interessi.