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Esenzione IMU anche per gli agricoltori pensionati

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Esenzione Imu terreni agricoli anche per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali già pensionati: a chiarire i requisiti è il Dipartimento delle Finanze MEF, con la risoluzione n. 1 del 28 febbraio 2018.

Non paga l’IMU sui terreni agricoli anche il CD o IAP già pensionato ma per beneficiare dell’esenzione sarà necessario rispettare tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento.

A chiarire le regole previste è il Dipartimento delle Finanze del MEF, con la risoluzione n. 1 del 28 febbraio 2018.

Per poter beneficiare dell’esenzione IMU sui terreni agricoli il coltivatore diretto o imprenditore agricolo già titolare di pensione dovrà continuare a versare i contributi previdenziali presso la specifica gestione dell’INPS.

Non solo: l’ammissione alle agevolazioni IMU è subordinata al rispetto congiunto di tutti i requisiti vigenti ma essere titolari di reddito da pensione non è, di per sé, un motivo ostativo al riconoscimento dell’esenzione dal pagamento dell’imposta sui terreni agricoli.

Di seguito tutti i chiarimenti contenuti nella risoluzione n. 1/DF pubblicata dal MEF il 28 febbraio 2018.

Esenzione IMU anche per gli agricoltori pensionati

Coltivatori diretti e imprenditori agricoli possono beneficiare dell’esenzione IMU sui terreni agricoli anche nel caso di titolarità di reddito da pensione, nel rispetto congiunto dei requisiti previsti dalla legge, ovvero:

  • possesso del fondo;
  • persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo stesso;
  • qualifica soggettiva di coltivatore diretto (CD) o di imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004;
  • iscrizione nella previdenza agricola.

I chiarimenti forniti dal MEF con la risoluzione n. 1/DF del 28 febbraio 2018 riguardano due dei requisiti sopra indicati: il riconoscimento della qualifica soggettiva di CD e IAP e l’iscrizione nella previdenza agricola anche per il pensionato.

Per beneficiare dell’agevolazione, il MEF sottolinea che sarà necessario rispettare i requisiti oggetti e soggettivi così come previsto dall’articolo 13, comma 2 del D.L. n. 201 del 2011 e dell’art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 2004, e ai sensi di quanto chiarito con la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012.

In tal senso, l’agricoltore pensionato che intende continuare a permanere nel regime di esenzione IMU sui terreni dovrà, oltre a continuare a condurre il terreno, versare i contributi agricoli, con la facoltà di beneficiare delle agevolazioni previste dall’INPS.

Coltivatori diretti e imprenditori agricoli pensionati esenti IMU se versano i contributi INPS

Per capire quando si applica l’esenzione IMU sui terreni agricoli dei pensionati partiamo dal primo importante chiarimento fornito, ovvero dalla possibilità di permanere nel regime agevolato versando i contributi INPS.

La risoluzione prevede che gli agricoltori pensionati possano continuare a beneficiare dell’esonero dal versamento dell’IMU nel caso in cui, anche a seguito del conseguimento della pensione, risulti rispettato il requisito di iscrizione alla previdenza agricola e il versamento dei relativi contributi.

A conferma di ciò il MEF rimanda a quanto previsto dall’art. 15, comma 15 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e dal messaggio Inps n. 5002/2014 in cui è previsto che i lavoratori agricoli già pensionati e con più di 65 anni di età possono continuare a versare i contributi e beneficiare della riduzione del 50%.

Il regime agevolativo che consente agli agricoltori pensionati di continuare a versare i contributi previdenziali è quindi la conferma che l’esenzione IMU non è in contrasto con la titolarità di redditi da pensione.

A tal proposito, quindi, il MEF chiarisce che:

Tenuto conto del quadro normativo sin qui delineato, emerge che la disciplina che regola l’IMU contempla espressamente l’ipotesi in cui il CD e lo IAP pensionati continuino a svolgere la loro attività in agricoltura, dal momento che è possibile essere iscritti nella previdenza agricola anche nel caso in cui il soggetto sia già pensionato e continui a svolgere effettivamente l’attività agricola.

Compatibilità redditi da pensione agricola con esenzione IMU terreni agricoli

I chiarimenti forniti dal MEF sul rispetto dei requisiti per beneficiare dell’esenzione IMU sui terreni agricoli affrontano anche il tema del riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto e imprenditore agricolo a chi percepisce già una pensione.

Ai sensi dell’articolo 1647 del codice civile, è considerato coltivatore diretto il soggetto che detiene e coltiva il fondo “col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia” e la sua forza lavorativa non dovrà risultare inferiore ad un terzo di quella complessivamente richiesta per la conduzione del fondo.

Parimenti, è considerato imprenditore agricolo professionale il soggetto che dedica alle attività agricole previste dall’art. 2153 del codice civile almeno il 50 percento del proprio tempo di lavoro complessivo in qualità di socio di società o direttamente e che ricava dalle stesse almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro.

Quello che sottolinea la risoluzione del MEF è che le norme non prevede particolari vincoli relativi al reddito percepito e che quindi la qualifica di CD e IAP è riconosciuta anche nel caso in cui il lavoro della terra non sia l’unica fonte di reddito.

Chi può richiedere l’esenzione IMU terreni agricoli

Alla luce dei chiarimenti forniti, quindi, la risoluzione del MEF chiarisce che anche il titolare di reddito da pensione ha diritto a beneficiare dell'esenzione IMU sui terreni agricoli.

Il tutto, come precedentemente ribadito, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge: sono esenti IMU tutti i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti nella previdenza agricola, anche se già titolari di pensione indipendentemente dalla loro ubicazione.

Si ricorda inoltre che l’esenzione IMU si applica anche ai terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448 e ai terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

 

Fonte: Informazione fiscale