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Cassazione. Ici o Imu dovuta anche se vi è un vincolo urbanistico

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Deve escludersi che un'area edificabile soggetta ad un vincolo urbanistico sia, per ciò, esente da Ici. L'inclusione di un'area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico, se pure assume rilievo nella determinazione del valore venale dell'immobile, non ne esclude infatti l'oggettivo carattere edificabile, atteso che i vincoli d'inedificabilità assoluta vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione, che non fanno venire meno l'originaria natura edificabile.

Deve, quindi, negarsi, ai fini Ici, la natura inedificabile dell'area compresa in una zona destinata dal Prg a parcheggio pubblico, la quale non può ritenersi esente da imposta.

Così la Cassazione, con sentenza n. 10669/2018.

Nella specie, il ricorrente impugnava un accertamento Ici, riferito ad un terreno di cui il contribuente era proprietario per una quota del 50%, destinato a parcheggio pubblico. Il ricorrente lamentava la non assoggettabilità del terreno all'imposta per difetto di edificabilità. La Ctp accoglieva il ricorso e annullava l'avviso, ritenendo che la destinazione del terreno a parcheggio pubblico ne escludesse in effetti l'edificabilità, facendo venire meno il presupposto dall'assoggettabilità all'Ici.

La sentenza veniva impugnata dal comune in Ctr, la quale accoglieva l'appello. Il contribuente proponeva infine ricorso per cassazione, dato che, essendo il terreno vincolato dal Prg del comune a parcheggio sin dal 1981, con reiterazione del vincolo e senza che si fosse dato avvio alla procedura di esproprio, a suo avviso, il terreno non era assoggettabile a Ici. Il motivo di censura, secondo la Suprema corte, era però infondato, non rilevando il vincolo ai fini Ici, e non qualificando questi, comunque, l'area come inedificabile.

La Corte sottolinea inoltre che, in tema di Ici, l'occupazione temporanea d'urgenza di un terreno da parte della p.a. non priva il proprietario del possesso del bene, fino a quando non intervenga il decreto di esproprio (o comunque l'ablazione) del fondo, restando egli soggetto passivo di imposta.

Fonte: ItaliaOggi