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Imu e Tasi 2018: in scadenza il pagamento dell’acconto 2018

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Nel 2018 le regole per il pagamento del primo e del secondo acconto IMU e Tasi in scadenza rispettivamente il 18 giugno 2018 e il 17 dicembre 2018 sono sostanzialmente invariate rispetto alle regole stabilite per il 2016 e per il 2017.

Premettiamo che la Tasi e’ la tassa sui servizi indivisibili, anche se non si sa bene a quali servizi ci si riferisca, da non confondere con la Tari che e’ la Tassa Rifiuti.

Un po’ di respiro è arrivato per i possessori solo di immobili adibiti ad abitazione principale e per i possessori di terreni agricoli. La legge e’ intervenuta anche per gli immobili concessi in comodato ai figli o ai genitori, sia pur con cosi’ tanti paletti da rendere quasi impossibile l’agevolazione, non dovendo più aver riguardo alla delibera comunale ai fini dell’assimilazione di tali immobili ad abitazione principale.

Ecco in sintesi le regole per il calcolo dell’IMU e Tasi 2018:

1 – Abolizione della TASI – E’ stata prevista l’abolizione dal 2016 della TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, sempre se trattasi di categorie catastali non di lusso (cioe’ diverse da A/1, A/8 e A/9). La TASI non è nemmeno dovuta dall’inquilino, per la sua quota di competenza, qualora l’immobile occupato sia la sua abitazione principale. L’abolizione della TASI si applica anche all’immobile assegnato all’ex coniuge legalmente separato e all’immobile degli appartenenti alle forze dell’ordine trasferiti per ragioni di servizio. Nel caso di locazioni a canone concordato e’ prevista una riduzione dell’aliquota Tasi del 25%.

2 – IMU abitazioni – Continua l’esenzione IMU per gli immobili non di lusso adibiti ad abitazione principale. È prevista una riduzione del 25% delle aliquote IMU deliberate dai comuni per chi stipula (o ha già stipulato) un contratto di locazione a canone concordato.

È stata abrogata la disposizione che permetteva ai Comuni di disporre con propria delibera l’assimilazione all’abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato a parenti di 1° grado. Queste abitazioni saranno nel 2018 come per il 2017 soggette ad aliquota ordinaria, salvo che non si rispettino le condizioni previste per il nuovo comodato, il quale però non prevede più l’assimilazione ma solo una riduzione al 50% della base imponibile.

Ma i requisiti richiesti sono quasi impossibili, infatti viene stabilita  la riduzione del 50% della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato tra figli e genitori a condizione che:

a) il contratto di comodato sia regolarmente registrato (costo circa € 232);

b) il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato. Tuttavia, l’agevolazione in questione si estende anche al caso in cui il comodante sia possessore, nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato, di un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso).

La novita’ e’ che non bisogna piu’ dipendere da quanto deliberato dai Comuni, queste disposizioni prevalgono e anche i Comuni ne dovranno tener conto.

3 – IMU terreni agricoli – È’ confermata l’esenzione per i terreni agricoli ubicati in comuni montani e parzialmente montani (questi ultimi solo se posseduti da coltivatori diretti e IAP) ed è introdotta l’esenzione per tutti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP.

4 – Tasi dei fabbricati invenduti delle imprese costruttrici – E’ prevista la riduzione all’1 per mille dell’aliquota TASI dei fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e gli stessi non siano locati. I Comuni hanno la possibilità di aumentare tale aliquota fino al 2,5 per mille o diminuirla fino ad azzerarla.

Fonte: Fisco e Tasse