È illegittimo l’avviso di accertamento per il pagamento della Tarsu notificato dal Comune al proprietario di un edificio in corso di costruzione, per il periodo anteriore alla presentazione del Docfa. Lo ha deciso la Ctr Puglia con la sentenza n. 3646/2017, depositata il 11 dicembre 2017 (presidente Sardiello e relatore Morgese).
Il proprietario aveva dimostrato in giudizio che, durante gli anni oggetto dell’accertamento da parte del Comune, i lavori erano ancora in corso e non era avvenuta la variazione di toponomostica per ultimazione del fabbricato, che avrebbe coinciso con la dichiarazione Docfa.
In base all’articolo 62 del Dlgs 507/1993, il presupposto impositivo della Tarsu è l’occupazione di locali nel territorio comunale nel quale sia attivato, in regime di privativa, il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani da parte del Comune. Come ricordato, da ultimo dalla sentenza 1963/2018 della Cassazione, «la tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio… purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione».
L’occupazione è oggetto di obbligo di denuncia, al momento del suo inizio (articolo 70 del decreto). La tassa è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali e aree scoperte. Tuttavia, sono ammesse delle deroghe nelle ipotesi in cui i locali o le aree interessate non possano produrre rifiuti, per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obbiettivo condizioni di non utilizzabilità.
L’articolo 62 sottrae all’imposizione gli immobili oggettivamente inutilizzabili e non già quelli lasciati in concreto inutilizzati per qualsiasi ragione, come ad esempio la detenzione di un alloggio non abitato e non arredato, ma allacciato ai servizi di rete elettrico e idrico.
Eventuali situazioni che giustifichino esenzioni o riduzioni tariffarie devono essere dichiarate dal contribuente nell’ambito dell’onere informativo su di lui incombente. Infatti le esenzioni non operano automaticamente, ma devono essere di volta in volta dedotte nella denuncia originaria (o in quella di variazione) ed accertate con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obbiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione.
Tuttavia, nel caso di specie, la Ctr ha ritenuto che l’omessa denuncia di variazione non legittimasse l’emanazione dell’accertamento nei confronti del privato, avendo egli dimostrato in giudizio che in radice non sussistevano le ragioni di oggettiva di utilizzabilità dell’immobile in quanto non ancora ultimato e, dunque, con evidente impossibilità di usufruire del servizio di smaltimento rifiuti, con il relativo obbligo di pagamento della tassa.
Fonte: Il Sole 24 Ore