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Pagamento cartelle Agenzia Entrate Riscossione con rateizzazione ordinaria o straordinaria: attenzione al computo degli interessi. E’ consigliabile controllare il piano di rateizzazione

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Qualora il contribuente non riesca a pagare in unica soluzione il debito maturato con l’Agenzia delle Entrate Riscossione, può chiedere la rateizzazione delle cartelle esattoriali fino a 72 rate (o 120). Se l’Agenzia accoglie la richiesta, comunica al contribuente un piano di ammortamento con le varie scadenze mensili.

Non tutti sanno però forse che il pagamento rateizzato fa maturare degli interessi al tasso del 6% annuo sulle somme da versare all’Agenzia delle Entrate.

La Corte di Cassazione, con una recentissima pronuncia, ha disposto che l’applicazione degli interessi è legittima soltanto sulla sorte capitale (cioè sulla somma addebitata a titolo di tributo) e non anche sulle sanzioni.

Rateizzazione cartelle: quali interessi?

Secondo la legge, sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso, si applicano gli interessi al tasso del sei per cento annuo. L’ammontare degli interessi dovuti è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell’imposta ed è riscosso unitamente all’imposta alle scadenze stabilite.

Vi è tuttavia una norma che stabilisce testualmente: “La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi”. Secondo la Cassazione, tale disposizione, riferendosi alle sanzioni tributarie, trova applicazione anche nell’ipotesi di dilazione del pagamento, dove i cosiddetti interessi di dilazione perseguono le medesime finalità proprie degli interessi comuni.

La norma in questione deve considerarsi, difatti, norma “eccezionale” che prevale sulla regola generale; ne consegue che, in caso di rateizzazione delle cartelle esattoriali (così come degli avvisi di accertamento o di altro atto impositivo tributario), sulle sanzioni non sono dovuti gli interessi di mora.

È dunque parzialmente illegittimo il piano di rateizzazione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione che, nell’addebitare gli interessi di dilazione, prenda come base di calcolo anche l’importo delle sanzioni.

Rateizzazione cartelle: quante rate?

Chi non riesce a versare in unica soluzione l’importo di una o più cartelle può chiedere all’Agenzia delle Entrate Riscossione un piano di rateizzazione, fino a un massimo di 72 rate o, nei casi particolarmente gravi, un piano straordinario di 120 rate. Vediamo quando e come è possibile rateizzare le cartelle.

 Cartelle fino a 60 mila euro

In questo caso, il contribuente può richiedere la rateizzazione delle cartelle presentando una semplice domanda (anche on-line), senza aggiungere alcuna documentazione (se non la copia del proprio documento di identità) e dichiarando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. Si accede automaticamente al piano ordinario che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate.

Cartelle oltre 60mila euro

Per debiti superiori a 60 mila euro, il contribuente può richiedere la rateizzazione ma deve allegare la certificazione relativa all’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) del nucleo familiare per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.

In questo caso, si accede automaticamente al piano ordinario che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate.

Rateizzazione ordinaria imprese

L’impresa che vuole rateizzare le cartelle deve allegare alla domanda anche altri documenti:

  • per le ditte individuali con regimi fiscali semplificati: è sufficiente la certificazione relativa all’Indicatore della situazione reddituale (Isee);
  • per le altre imprese (ivi comprese le ditte individuali in contabilità ordinaria): il prospetto per la determinazione dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa e copia dell’ultimo bilancio approvato e depositato presso il registro delle imprese.

Rateizzazione straordinaria cartelle: 120 rate

Chi si trova in una situazione economica particolarmente grave può utilizzare lo strumento della rateizzazione straordinaria delle cartelle. Per accedervi è necessario dimostrare di non poter pagare il debito secondo i criteri previsti per un piano ordinario. Questa condizione si verifica quando l’importo della rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare, risultante dall’Indicatore della situazione reddituale (Isr) riportato nel modello Isee (Indicatore della situazione economica equivalente).

In questo caso, si può presentare una domanda di rateizzazione, dichiarando di trovarsi in una comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica per ragioni estranee alla propria responsabilità, allegando la certificazione relativa all’Isee del nucleo familiare, comprensiva del quadro N- Indicatore della situazione reddituale, debitamente valorizzato.

Rateizzazione straordinaria imprese

La rateizzazione straordinaria delle cartelle può essere chiesta anche da un’impresa, ma in questo caso la prova dei requisiti è più rigorosa:

  • per le ditte individuali con regimi fiscali semplificati: è necessario che l’importo della singola rata sia superiore al 20% del reddito mensile, risultante dall’Indicatore della situazione reddituale (Isr) riportato nel modello Isee (Indicatore della situazione economica equivalente);
  • per le altre imprese (ivi comprese le ditte individuali in contabilità ordinaria): è necessario che la rata sia superiore al 10% del valore della produzione rapportato su base mensile e l’indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio è compreso tra 0,5 e 1.

Questa Adiconsum, previo tesseramento, è a disposizione dei consumatori per effettuare il controllo del piano di rateizzazione e la rilevazione di eventuali illegittimità della cartella esattoriale.

Fonte: La legge per tutti