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Canone Rai 2020. Cosa fare per non pagare o essere esonerati. Novità per gli anziani over 75

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I cittadini che non sono in possesso di un apparecchio televisivo possono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate fino al 31.01.2020, utilizzando il modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione, disponibile qui sotto.

Tuttavia, dal momento che la prima rata del canone TV per l’anno 2020 scatta già a partire dal mese di gennaio, per evitare il primo addebito – e quindi di dover poi richiedere il rimborso – era preferibile presentare la dichiarazione sostitutiva in via telematica entro la fine di dicembre (o entro il 20.12 se è presentata per posta in forma cartacea). In caso di addebito del canone non dovuto, è sempre possibile presentare la domanda di rimborso, utilizzando il modulo qui sotto allegato.

Si ricorda che la legge di bilancio 2020 ha confermato il canone annuo di euro 90,00 di norma addebitato sulla bolletta elettrica in 10 rate nell’arco dell’intero anno 2020.

La dichiarazione di non detenzione (Quadro A), per avere effetto per l’intero anno, deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. La dichiarazione presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno di riferimento ha effetto per il canone dovuto per il semestre luglio-dicembre del medesimo anno.

Ecco un esempio. In caso di dichiarazione presentata:

  • dal 1° luglio 2019 al 31 gennaio 2020 esonera dal pagamento per l’intero anno 2020
  • dal 1° febbraio al 30 giugno 2020 esonera dal pagamento per il secondo semestre (luglio-dicembre 2020)

La dichiarazione sostitutiva (Quadro A) va presentata ogni anno se continua a sussistere la non detenzione dell’apparecchio tv.

La legge di bilancio 2020 ha altresì confermato l’esenzione dal pagamento dei 90 euro di canone per gli anziani con reddito basso, non superiore al limite di 8.000 euro considerata complessivamente considerando sia le somme percepite dal soggetto richiedente che dal coniuge.

L’esenzione canone Rai si applica esclusivamente qualora l’anziano, oltre che con il coniuge, non conviva con altri soggetti titolari di reddito proprio. Questa regola, dal 2020 non si applica nel caso di convivenza con collaboratori domestici, colf o badanti.

Ricordiamo inoltre che non è rilevante guardare o meno la TV ai fini del pagamento del canone Rai, ma basta avere in casa anche un solo apparecchio adatto alla ricezione dei canali televisivi per essere obbligati al pagamento della tassa da 90 euro all’anno.

Soltanto alcune categorie di contribuenti possono beneficiare dell’esonero dal pagamento del canone Rai e, anche nel 2020, l’agevolazione si applica ai seguenti soggetti:

  • Anziani Over 75 titolari di reddito non superiore a 8.000 euro;
  • Invalidi civili degenti in un casa di riposo;
  • Militari delle Forze Armate Italiane: ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze armate. Inoltre se un membro delle Forze Armate si trova in un appartamento privato situato all’interno di una struttura militare non è esonerato dal pagamento del canone;
  • Militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato;
  • Agenti diplomatici e consolari: solo per quei Paesi per cui è previsto lo stesso trattamento per i diplomatici italiani;
  • Rivenditori e negozi in cui vengono riparate TV.

Non paga il canone, inoltre, chi dichiara di non possedere alcuna televisione in casa.

Si specifica che in tal caso è necessario che il contribuente titolare di utenza elettrica ad uso domestico residenziale non sia in possesso di TV in nessuna delle abitazioni in cui è attiva un’utenza elettrica a proprio nome.

La domanda di esenzione dall’addebito del canone Rai in bolletta dovrà essere presentata dall’intestatario dell’utenza elettrica.

Il quadro A del modulo dell’Agenzia delle Entrate compilato in ogni sua parte dovrà essere presentato online sul sito dell’Agenzia delle Entrate oppure potrà essere inviato tramite PEC all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.

Nel caso in cui non fosse possibile inviare la domanda di esenzione in modalità telematica si potrà inviare il modulo tramite raccomandata all’indirizzo:

Agenzia delle Entrate, ufficio di Torino 1, s.a.t.

– sportello abbonamenti tv –

casella postale 22 – 10121 Torino.

Scarica da qui la modulistica che serve per il canone rai:

modulo per la dichiarazione di non detenzione apparecchio TV

modulo per la richiesta del rimborso del canone TV non dovuto

modulo per la domanda di esonero del canone_tv_over_75