E’ iniziata la consegna delle comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio per inadempienza all’obbligo vaccinale, come previsto dalla normativa vigente.
Tali comunicazioni vengono recapitate ai cittadini over 50 per i quali, alla data del 1 febbraio 2022 (data di entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per gli over 50) non risultano, dalla Piattaforma nazionale-DGC, vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nei termini previsti, né differimenti delle medesime per infezioni da SARS-CoV-2 o esenzioni dalla vaccinazione.
I destinatari, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio di procedimento sanzionatorio da parte dell’Agenzia delle Entrate, dovranno presentare l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità certificata entro il 1° febbraio.
Si precisa che la nota dell’Agenzia Entrate Riscossione non è la multa ma la comunicazione di avvio del procedimento, che contiene un invito a giustificare la omessa vaccinazione.
Gli iscritti ad Adiconsum Lecce, previo login a questo sito, possono scaricare gratuitamente il fac simile della risposta (riservata agli associati) con le indicazioni sulla documentazione da inviare oppure chiedere l’intervento dell’Associazione Adiconsum previa liberalità.
Chi ha donato il 5×1000 ad Adiconsum Puglia (C.F. 93255780723) nell’ultimo adempimento fiscale, potrà richiedere il fac simile del modulo di risposta alla mail info@adiconsumlecce.it e riceverlo gratuitamente in formato word direttamente via mail.
Questo è quanto riportato sul sito dell’Agenzia delle Entrate
Inosservanza dell’obbligo vaccinale – Procedimento sanzionatorio
Il DL n. 44/2021, modificato dal DL n. 1/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n.18/2022, ha esteso l’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni. Nello stesso decreto è stata prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per i soggetti di cui agli articoli 4, 4-bis, 4-ter e 4-quater, che a far data dal 1° febbraio, non risultino in regola con gli obblighi vaccinali.
Il Ministero della Salute, avvalendosi di Agenzia delle entrate-Riscossione, trasmette ai soggetti inadempienti una “Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio” (art. 4-sexies, comma 4 del DL n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 76/2021).
I destinatari del procedimento sanzionatorio sono i soggetti che rientrano nelle seguenti categorie:
- esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario;
- lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio assistenziali e socio sanitarie;
- personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, delle strutture di cui all’art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori;
- ultracinquantenni alla data dell’8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del DL n. 41/2022) oppure che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva all’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022.
E che:
- alla data del 1° febbraio 2022 non hanno ancora iniziato il ciclo vaccinale primario;
- a decorrere dal 1° febbraio 2022 non hanno ancora effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dal Ministero della Salute;
- a decorrere dal 1° febbraio 2022 non hanno ancora effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (“dose booster”) entro i termini di validità delle certificazioni verdi.
Dopo aver ricevuto la “Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio”, i destinatari hanno a disposizione 10 giorni di tempo per:
- trasmettere all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità;
- dare notizia all’Agente della riscossione dell’avvenuta trasmissione della certificazione all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, utilizzando l’apposito servizio disponibile nell’area riservata del nostro portale.
Il servizio, “Comunicazione differimento/esenzione obbligo vaccinale”, disponibile solo per i destinatari della Comunicazione, consente di:
- visualizzare e scaricare in formato pdf la “Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio”;
- informare Agenzia delle entrate-Riscossione di aver inviato, all’ASL competente per territorio, la certificazione di differimento/esenzione dall’obbligo vaccinale nonché ogni altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità ad adempiere a tale obbligo. Basterà inserire i dati richiesti: Regione, ASL territorialmente compente e data di trasmissione della Comunicazione effettuata all’ASL.
Se l’Azienda sanitaria entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione non conferma all’Agente della riscossione l’attestazione relativa all’insussistenza dell’obbligo vaccinale o all’impossibilità di adempiervi, Agenzia delle entrate-Riscossione provvede alla notifica di un avviso di addebito riferito alla sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro con valore di titolo esecutivo. Il pagamento deve essere effettuato dai destinatari entro i 60 giorni successivi la ricezione dell’avviso.