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Riscossione ruoli dei Consorzi di bonifica. Per la Regione è tutto a posto. I documenti dicono altro. I politici si lavano le mani

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Per come si sono messe le cose sui consorzi di bonifica, forse occorre mettersi l’anima in pace e pagare. O forse no. Queste sono di fatto le conclusioni cui è giunta la Regione – Sezione Risorse Idriche,  Servizio irrigazione, bonifica e gestione della risorsa acqua, Ufficio vigilanza sui Consorzi di Bonifica con la propria recente nota con la quale chiude un’istruttoria avviata e sollecitata da Adiconsum Lecce e altre Associazioni dei consumatori, comunicando la conclusione senza rilievi del procedimento di verifica effettuato secondo le disposizioni normative nazionali e regolamenti vigenti.

Questi I fatti contestati ai Consorzi di bonifica e che la Regione e gli altri Enti istruttori affermano non aver riscontrato anomalie.

Ma i documenti probatori prodotti a supporto dell’esposto dicono altro. Eccoli. Da qui, gli iscritti ad Adiconsum Lecce possono consultarli o scaricarli.

Questi I fatti.

Le Associazioni dei consumatori non ci stanno a subire questa ennesima spallata e sono pronte ad alzare il tiro seppur nella consapevolezza che molto non può essere ancora fatto considerato che gli altri Enti destinatari della  Richiesta  di  verifica  di  conformità  delle  delibere  commissariali  alla  normativa  sul  procedimento amministrativo ed accesso agli atti ex Legge 241/90. Richiesta di verifica di  conformità delle delibere commissariali alla normativa sulla pubblicità ex L. 69/2009 e  L.R. 4/2012. Richiesta di verifica di conformità delle  delibere commissariali agli obblighi  di pubblicità, trasparenza e diffusione delle        informazioni ai sensi dei D.lgs. 150/2009,  D.lgs 33/2013, Dlgs. 97/2016.    Annullamento atti di riscossione in autotutela. Notifica  atti tributari con posta privata inesistenti. Violazione Statuto dei diritti del  contribuente, quali tra gli altri l’ANAC, il servizio trasparenza e anticorruzione della Regione Puglia e il Garante del Contribuente.

Sì perchè, nonostante quanto concluso dalla sezione risorse idriche della Regione Puglia “senza rilievi”, i documenti lo smentiscono e dicono tutt’altro, in barba della trasparenza e delle forme di pubblicità legale degli atti assicurate in primis dall’art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 il quale recita che

1. A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi  aventi  effetto  di  pubblicita’ legale si intendono assolti con  la  pubblicazione  nei  propri  siti informatici da parte delle  amministrazioni  e  degli  enti  pubblici obbligati.

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate  in  forma  cartacea non  hanno  effetto  di  pubblicita’  legale,   ferma   restando   la possibilita’ per le amministrazioni  e  gli  enti  pubblici,  in  via integrativa, di effettuare la pubblicita’ sui quotidiani a  scopo  di maggiore  diffusione,  nei  limiti  degli  ordinari  stanziamenti  di bilancio.

 Evidentemente queste forme di pubblicazione degli atti amministrativi da parte dei Consorzi di bonifica sono “fai da te” potendosi permettere di pubblicare le deliberazioni commissariali “in forma parziale” quant’anche le stesse contengono un dispositivo che recita “…allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante”.

 Ma per la Regione “nessun rilievo”.

Questo nonostante l’art. 32 della L. 69/2009 che regolamenta la pubblicità legale degli atti e l’art. 14 della L.R. nr. 4 del 13 marzo 2012 sui consorzi di bonifica il quale recita che

Gli atti degli organi consortili sono pubblicati nell’albo pretorio del consorzio, entro il settimo giorno lavorativo dalla data di adozione, per un periodo di dieci giorni consecutivi.

  1. Le deliberazioni di cui si dichiara l’urgenza sono pubblicate nell’albo pretorio del consorzio nel giorno immediatamente successivo a quello di adozione per un periodo di sette giorni.

E ancora l’art. 15 della L.R. 4/2012 rubricato “trasparenza e informazione”

  1. Nell’attività di programmazione e di amministrazione, nell’esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i consorzi di bonifica agiscono con modalità e procedure improntate alla traspa-renza, alla imparzialità e buona amministrazione e nel rispetto della legislazione dell’UE, nazionale e regionale.
  2. I consorzi di bonifica assicurano l’informa-zione agli utenti mediante:
  3. a) la pubblicazione nei propri albi pretori anche telematici;
  4. b) la trasmissione delle notizie, entro sette giorni, ai Comuni e alle Province, che lepubblicano negli albi pretori e in ogni altra forma, anche telematica, ritenuta idonea.
  1. I consorzi di bonifica garantiscono, nei limiti previsti dalla legge, l’accesso agli attie ai documenti inerenti l’attività, i servizi e le opere gestite. Il diritto di accessoè esercitato secondo le modalità disciplinate dalla l. 241/1990 e s.m.i. e dalregolamento consortile.
  1. I consorzi di bonifica, per assicurare la massima conoscibilità dell’azioneamministrativa, si adeguano a quanto previsto dalla legge regionale20 giugno 2008, n. 15 (Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attivitàamministrativa nella Regione Puglia), garantendo la pubblicazione on line di atti,documenti e informazioni a rilevanza esterna.

Evidentemente I Consorzi di bonifica e la Regione Puglia hanno un concetto tutto loro di garantire la pubblicazione on line di atti documenti e informazioni a rilevanza esterna e quindi anche la pubblicazione parziale degli atti esplica gli effetti della pubblicità legale, quant’anche non siano allegati pur costituenti parte integrante.

Ma non solo.

Anche l’accesso agli atti ex L. 241/90 ha un suo funzionamento diverso dal resto del mondo civile.

Infatti, a fronte della richiesta di accesso agli deliberativi pubblicati parzialmente, chiedendo copia degli allegati qualificati quale parte integrante dell’atto, il Consorzio di bonifica Terre D’Apulia, ha risposto che per alcuni atti occorre inoltrare domanda al Consorzio Ugento Li Foggi, poichè questo Consorzio non ha competenze sul territorio della provincia di Lecce. Nello specifico: schema di contratto e copia del contratto stipulato (in rif. Alla delibera 131 del 18.03.2019) e schema atto di sottomissione e copia atto di sottomissione (in rif. Alla delibera 561 del 14/12/2020).

 Qualcuno si chiederà: cosa centra il consorzio di bonifica Terre D’Apulia con il consorzio di bonifica di Arneo e Ugento Li Foggi?

Vero. Per comprendere cosa centra e come stanno le cose, occorre partire dall’inizio. Ad ognuno le proprie riflessioni e valutazioni.

I Consorzi di bonifica hanno fatto notificare solleciti pagamento dei tributi di Bonifica,  a partire da metà di gennaio in poi alla Creset Spa, società concessionaria per la riscossione dei contributi dei  Consorzi di Bonifica nella Regione Puglia a seguito di affidamento avvenuto da parte  del Consorzio di Bonifica Terre D’Apulia di Bari, in qualità di stazione appaltante, il  cui procedimento risulta essere stato avviato con delibera commissariale nr. 264 del  21.06.2018.

In particolare sono state notificate  con  poste  private  dei  solleciti  di  pagamento per gli anni 2014 e 2015 per il codice tributo  630 e per gli anni 2012 per il codice tributo 648, anche per gli importi inferiori a 50  euro.

A seguito della richiesta di accesso agli atti da parte di Adiconsum Lecce, dalla documentazione pervenuta con raccomandata e visionata della  Creset Spa, non risulta essere riportato l’atto deliberativo e normativo da cui risulti  la legittimazione della stessa società privata, tale FulmineGroup, a notificare atti tributari con valore esecutivo. In realtà, la società Fulmine Group srl risulta essere  titolare di licenza individuale speciale per la notifica di contravvenzioni  e giammai di atti tributari, per cui la notifica di un atto tributario, è inesistente ed  insanabile (v. CTP Messina).

Ciò ha indotto le Associazioni a ricercare sull’albo pretorio del Consorzio di  Bonifica Terre D’Apulia di Bari (stazione appaltante) la presenza della documentazione probatoria che  legittimasse   il   concessionario   ad   agire,   nonché   le   condizioni   contrattuali   di  affidamento i cui effetti poi si riversano sull’atto notificato.

Dalla consultazione dell’Albo  Pretorio  del  Consorzio  di  Bonifica  Terre  d’Apulia  Bari  sono  state  pertanto visionate le seguenti Delibere Commissariali: 

1) Delibera n. 264 del 21.06.2018:  il Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia Bari ha il compito di stazione appaltante nella procedura per l’affidamento in concessione  dei servizi di riscossione coattiva dei contributi di bonifica;  

2) Delibera n. 502 del 29.10.2018, il Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia Bari è affidatario  in  concessione  dei  servizi  di  riscossione  coattiva  dei  contributi  di bonifica  …anche  in  nome  e  per  conto  degli  altri  tre  Consorzi  commissariati Stornara e Tara, Arneo e Ugento Li Foggi…; 

3) Delibera  n.  131  del  18.03.2019:  Efficacia  dell’aggiudicazione  definitiva  approvazione schema di contratto… in favore della Creset – Crediti, Servizi e  Tecnologie Spa con sede a Milano;  

4) Delibera n. 561 del 14.12.2020: Estensione contrattuale a CRESET spa entro il  quinto  d’obbligo  per  l’affidamento  del  servizio  di  riscossione  coattiva  dei  contributi di bonifica cod. 630 anno 2014 e 2015 non riscossi da SOGET spa.  Proroga    termine     contratto     originario. Approvazione schema atto di  sottomissione”; 

Dalle delibere commissariali sub citate, tutte emesse dal Consorzio di Bonifica  Terre D’Apulia, è emerso che risultano essere state pubblicate solo parzialmente  all’albo pretorio della stazione appaltante, nonostante riportino al proprio interno il  deliberato di “…approvare…, costituisce…, quale parte integrante del  deliberato…”, non consentendo, di fatto, ad alcuno di poter prendere legalmente  visione  di  tutta  la  documentazione  deliberata  così  come  invece  espressamente  previsto dall’art. 32 comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n. 69 nonché dall’art. 14 e  15 della Legge Regionale nr. 4 del 13 marzo 2012

Considerato  che  la  pubblicazione  costituisce  una  formalità  estrinseca  e  susseguente alla formazione dell’atto, prescritta sia perché questo possa spiegare i  suoi effetti, sia per determinare una presunzione di notorietà degli atti, affinchè gli  interessati ne abbiano conoscenza legale, ciò determina inevitabilmente che, tutti gli  atti deliberati dal Consorzio di Bonifica Terre D’Apulia, sulla base del combinato  disposto di cui agli artt. 32 della L. 69/2009 e 14 e 15 della L.R. 4/2012, , non  risultano validamente pubblicati e quindi non hanno prodotto gli  effetti della  pubblicità legale.

Pertanto, alla  luce  di  quanto  detto, si ritiene che tali  atti  sono  inefficaci  e  determinano  l’annullamento degli stessi nonchè di quelli adottati in conseguenza. 

A questo punto, le Associazioni dei Consumatori, preso atto che tutti i deliberati sono risultati sprovvisti degli  allegati pubblicati (e quindi senza valore di pubblicità legale), hanno inoltrato con  ADICONSUM Lecce, richiesta di accesso agli atti ex L. 241/90 alla stazione appaltante  Consorzio di bonifica Terre D’Apulia; 

La stazione appaltante Consorzio di bonifica Terre d’Apulia, con propria nota  avente  ad  oggetto:  “istanza di accesso documenti amministrativi ai  sensi della legge n. 241/90  s ss.mm.ii.”,  ha  fornito  il  seguente  riscontro:

“Con  riferimento alle     note pec   del …, si trasmette   in allegato        la documentazione richiesta, con la segnalazione che per alcuni atti occorre inoltrare  domanda  al  Consorzio  Ugento  e  Li  Foggi,  poiché  questo  Consorzio  non  ha  competenza  sul  territorio  della  provincia  di  Lecce.  Nello  specifico:  schema  di  contratto e copia del contratto stipulato (in rif. Alla Delibera Commissariale n.131  del 18/03/2019) e schema atto di sottomissione e copia atto di sottomissione (in  rif. alla Delibera Commissariale n.561 del 14/12/2020).” .

Ciò conferma che gli atti del Consorzio non hanno mai avuto pubblicità legale. 

Addirittura,  il  Consorzio  di  Bonifica  Terre  D’Apulia,  quale  stazione  appaltante,  deliberando espressamente con la n. 561 del 14/12/2020:   

–    “di procedere all’estensione contrattuale, entro il quinto d’obbligo, del servizio di  riscossione  coattiva,  con  riguardo  alle  partite  residue, munite  di  estremi  di  notifica, dei ruoli dei contributi consortili cod. 630 per le annualità 2014 e 2015,entro gli € 50 (euro cinquanta) non riscosse, prevedendo, contestualmente, una proroga  di  mesi  diciotto  del  termine  di  scadenza  della  durata  contrattuale rispetto a quello previsto dal contratto originario”; 

–    di autorizzare l’affidamento di quanto sopra alla CRESET SPA per un’importo  aggiuntivo, rispetto a quello del contratto originario, di € 7.333,84 e, quindi, entro  il limite del quinto d’obbligo; 

–    di approvare, con riguardo al suddetto estensione contrattuale e contestuale  proroga, lo schema di atto di sottomissione allegato al presente provvedimento  per formarne parte integrante…….etc..etc”,   non  ha  fornito   gli   “allegati  al  presente  provvedimento  per  formarne  parte  integrante”, impedendo, di fatto, la legale conoscenza degli allegati in violazione  della Legge n. 241/90. Inoltre, comunicando che “… occorre inoltrare domanda al  Consorzio Ugento e Li Foggi, poiché questo consorzio non ha competenze sul  territorio della provincia di Lecce…” si è dichiarato incompetente, in conflitto con  l’approvazione del suo stesso deliberato n. 561 del 14/12/2020 (?).

E’ evidente a chiunque – tranne alla Regione Puglia e al Consorzio di bonifica – che  l’intero  procedimento   amministrativo  di  individuazione,  affidamento  e  gestione del servizio alla Creset Spa, risulta affetto da mancata pubblicità legale, da  vizi di legittimità e di merito con procedimenti contraddittori, in violazione della  Legge n. 241/90, dell’art. 32 della L. 69/2009 sulla trasparenza amministrativa nazionale e dell’art. 14 e 15 della legge regionale  4/2012 che regolano gli atti dei Consorzi di Bonifica.

Ma la Regione, cui è stato richiesto di

– verificare ai sensi della L. 69/2009, L.R. Puglia 4/2012, L. 241/90 la legittimità del  procedimento amministrativo, nonchè il rispetto della normativa per l’accesso agli  atti; 

– verificare la conformità delle delibere commissariali agli obblighi di pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  delle  informazioni  ai  sensi  dei  D.lgs.  150/2009,  D.lgs  33/2013, Dlgs. 97/2016. 

– accertate le violazioni, di dichiarare la illegittimità dei procedimenti amministrativi  e per l’effetto, procedere all’annullamento delle delibere commissariali viziate così  come evidenziate nonchè di tutti gli atti amministrativi a queste collegati. 

–  di  verificare,  altresì,  la  legittimazione  della  notifica  dei  solleciti  di  pagamento  avvenuta con poste private,

Nonostante le evidenze documentali, ha comunicato la conclusione senza rilievi del procedimento di verifica!

A ognuno la propria valutazione e conclusione.

Gli iscritti ad Adiconsum Lecce direttamente o in convenzione per l’anno in corso possono scaricare gratuitamente la documentazione riguardante l’attività svolta da Adiconsum Lecce (riservata agli associati). Chi ha donato anche il 5×1000 ad Adiconsum Puglia (C.F. 93255780723) nell’ultimo adempimento fiscale, potrà beneficiare della prima assistenza di Adiconsum Lecce gratuitamente.

VEDI E SCARICA LA DOCUMENTAZIONE (riservata agli iscritti)

2021.01 – esposto reclamo associazioni

2021.02 – 2021.03.05 garante avvio istruttoria

2021.03 – 2021.03.15 regione x avvio istruttoria

2021.04 – 2021.06.22 regione 2021_06_22_09_24_46

2021.05 – 2021.10.07 regione RISCONTRO senza rilievo

2021.06 – 2021.10.21 garante x risposta consorzio

2021.07 – 2021.10.21 garante x riscontro creset

2021.08 – 2021.10.21 garante x riscontro anac e anticorruzione

2021.09 – 2021.10.21 garante x riscontro regione

all doc – 2018.06.21 del 264 indizione gara

all doc – 2018.10.29 del 502 affidamento creset

all doc – 2019.03.10 del 131 schema contratto

all doc – 2020.12.14 del 561 affidamento creset 2014 e 2015

all doc – 2021.02.19 consorzio risposta accesso atti

all doc – CTP Messina 2021 depositata 24.02.2021 Notifica..

all doc – Elenco_operatori_postali_al_23-10-2020

all doc – L.R. 4.2012 all doc – LEGGE 18 giugno 2009, n. 69 art 32

all doc – LICENZE_INDIVIDUALI_SPECIALI_-_08-02-2021