- – a Fastweb una sanzione di € 75.000,00 (provv. 25755/2015)
- – a Vodafone Italia spa una sanzione di € 100.000 (provv. 25756/2015)
- – a Telecom Italia spa una sanzione di € 100.000,00 (provv. 25757/2015)
per procedure di Teleselling ponendo in essere una pratica commerciale scorretta.
Il Teleselling è la pratica di vendere i prodotti e servizi attraverso il telefono per mezzo di un Call Center.
L’Autority ha ritenuto che il comportamento di Fastweb, Vodafone e Telecom consistente nel concludere contratti a distanza mediante telefono aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa e/o mobile, senza provvedere né a confermare la proposta per iscritto e ottenere la relativa sottoscrizione o accettazione scritta da parte del consumatore, né ad acquisire dette conferme, previo consenso del consumatore, su un supporto durevole ai sensi dell’art. 51, comma 6, del Codice del Consumo, nonché senza fornire al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole ai sensi dell’art. 51, comma 7, del Codice del Consumo, costituisce una pratica commerciale scorretta con conseguente sanzione, vietandone la diffusione o continuazione.
Il consumatore che si sia incorso in un tale comportamento da parte delle compagnie telefoniche, può rivolgersi alle sedi Adiconsum Lecce per ottenere adeguata assistenza.