L’Agcom ha comminato al itolare dell’impresa individuale “San Magno Autoveicoli di Portanova Antonio” una sanzione di € 10.000,00 (provv. 25780/2015) per il comportamento posto in essere dal professionista, consistente nell’aver commercializzato, tra il dicembre 2012 ed il giugno 2013, numerose auto usate con chilometraggio sistematicamente ribassato allo scopo di aumentarne il valore commerciale.
In particolare, nella segnalazione pervenuta dalla Procura della Repubblica di Cuneo in data 23 dicembre 2014, successivamente integrata in data 2 aprile 2015, nonché nella documentazione direttamente pervenuta dal Compartimento Polizia Stradale per il Piemonte e Valle d’Aosta, sez. di Cuneo – distaccamento di Saluzzo (di seguito anche “Polstrada di Saluzzo”), rispettivamente in data 23 giugno e 19 ottobre 2015, afferente le attività d’indagine eseguite, sono stati forniti gli elementi informativi acquisiti nell’ambito del procedimento penale avviato nei confronti del titolare dell’impresa individuale San Magno Autoveicoli, da cui è emerso che il professionista avrebbe fornito agli acquirenti informazioni ingannevoli sulla reale percorrenza chilometrica dei veicoli usati messi in vendita mediante la manomissione dei contachilometri omologati presenti sulle varie vetture e, in alcuni casi, con la contraffazione anche dei relativi libretti di manutenzione e di garanzia
A conclusione delle attività di indagine sono state accertate quarantadue compravendite nelle quali il cliente finale ha ottenuto un bene che per qualità non era conforme a quello apparente. I clienti hanno poi riferito alla Polizia Giudiziaria che il professionista, per giustificare il basso chilometraggio dei veicoli da loro acquistati, li avrebbe rassicurati sostenendo che le vetture erano state sottoposte a fermo o sequestro e quindi non avevano potuto circolare.
L’Autority ha ritenuto che la pratica commerciale di cui innanzi, posta in essere dal titolare dell’impresa individuale “San Magno Autoveicoli di Portanova Antonio”, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, con conseguente sanzione e ne vieta la diffusione o continuazione.