La legge di stabilità 2016 ha riaperto i termini di riammissione alla rateazione delle somme iscritte a ruolo decadute.
Questi i requisiti e le condizioni:
- Il beneficio si applica solo per il versamento delle imposte dirette;
- Si applica ai contribuenti che nei 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015 sono decaduti dal piano di rateazione;
- entro il 31 maggio 2016 riprendono il versamento della prima delle rate scadute.
Come ottenere il beneficio:
- il contribuente interessato deve fare richiesta di riammissione alla rateazione entro i 10 giorni successivi al versamento della prima rata scaduta;
- trasmettere copia della quietanza di versamento all’ufficio competente affinché lo stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ovvero rateizzati ai sensi dell’art.19 del DPR n.602/73.
Fare attenzione perché:
- è prevista la decadenza dal beneficio in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, senza ulteriori proroghe;
- la rateazione non è concessa se viene richiesta dopo una segnalazione ex art. 48bis, DPR n. 602/73, limitatamente agli importi oggetto della stessa.