Si cambia. La dura lotta contro gli evasori del canone rai, ha prodotto che il legislatore, con la legge di stabilità 2016, dopo aver acquisito il parere favorevole dell’AGCOM che si è espresso il 28.10.2015 ha cambiato le modalità per la riscossione del canone annuale alla RAI il cui costo per il 2016 è sceso a € 100,00 a fronte delle 113,50 euro del 2015.
Queste le principali novità apportate dalla legge di stabilità in materia di canone Rai.
- Il canone è dovuto nella misura di € 100,00;
- L’esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo di residenza, fa presumere l’esistenza di un apparecchio e quindi la sua detenzione o l’utilizzo.
Ciò significa che il canone rai è dovuto non dal proprietario ma dal detentore dell'apparecchio (che può anche coincidere). A tal fine occorre precisare che questa nuova presunzione si aggiunge a quella già prevista dal RDL nr 246/38 in base al quale la presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l’impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l’utenza di un apparecchio radioricevente.
Pertanto nel 2016 non arriverà a casa alcun bollettino precompilato, ma il canone sarà addebitato con la bolletta elettrica in dieci rate mensili aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate da gennaio a ottobre e che, per il solo 2016, compariranno nella fattura dopo il 1.7.2016 e comprenderà tutte le rate scadute.
COSA DEVE FARE IL CONTRIBUENTE
Per chi ha la domiciliazione della bolletta, non cambierà nulla e non dovrà fare alcuna comunicazione al riguardo, perché per espressa disposizione normativa, le autorizzazioni all’addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono, in ogni caso, estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo.
Chi invece ritiene che pur essendo intestatario di una bolletta elettrica, non ricorrano le condizioni per poter pagare il canone rai, è necessario che effettui un’autodichiarazione ai sensi del DPR nr 445/2000, la cui falsa dichiarazione comporta effetti anche penali previsti all’art. 76 del DPR nr 445/2000. Attenzione. La dichiarazione che viene fatta, ha validità per l’anno in cui viene presentata (nel 2016 sole per il 2016) e può essere prodotta :
- All’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Torino, Ufficio territoriale di Torino I, sportello S.A.T.;
- Oppure secondo le modalità che saranno definite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Da ricordare che, a seguito delle nuove norme introdotte, non esiste più la cessazione dell’abbonamento mediante il “suggellamento”, mentre nulla cambia con riferimento alle disposizioni riguardanti:
- Il canone di abbonamento speciale per gli apparecchi detenuti al di fuori dell’ambito familiare;
- Le procedure di accertamento e riscossione coattivo del canone Rai.
Gli iscritti ad Adiconsum Lecce, possono rivolgersi alle sedi per ottenere assistenza gratuita per la redazione dell’autocertificazione da produrre all’Agenzia delle Entrate, previa informazione sulle conseguenze di un’autodichiarazione non veritiera.
Presso le sedi Adiconsum Lecce è altresì possibile ottenere assistenza e informazione sulle prime applicazioni di una legge che ancora è tutt’altro che chiara, tant’è che sul sito Rai è disponibile tanto una informativa domande/risposte più frequenti (link: http://www.canone.rai.it), quanto un servizio gratuito, Pronto La Rai, per ricevere assistenza per la risoluzione di problematiche inerenti al canone tv (www.prontolarai.it).
Adiconsum è impegnata a verificare la possibilità di realizzare un canale dedicato alle richieste di informazioni e di reclami Rai/AACC, nella previsione che l’applicazione della nuova normativa comporterà inevitabili inesattezze e contenziosi con le compagnie energetiche.