Entra in vigore il D.Lgs. nr. 72 del 21.04.2016 che recepisce la direttiva europea 2014/17/Ue in materia di contratti di credito ai consumatori.
La principale novità è data dall’introduzione della c.d. "clausola anti-insolvenza" ovvero la possibilità per le banche di vendere direttamente la casa di chi non paga le rate del mutuo senza passare dal tribunale.
Ricordiamo però che clausola anti-insolvenza, scatta soltanto in caso di mancato pagamento e non solo di ritardato versamento. In pratica costituirà inadempimento contrattuale del consumatore il non aver pagato 18 rate mensili del mutuo e, in tal caso, ma soltanto se le parti al momento della stipula del contratto di mutuo immobiliare, lo pattuiranno esplicitamente, potrà avvenire la restituzione o il trasferimento della proprietà dell'immobile per la morosità del mutuatario.
Se il contratto di credito contiene questa clausola, la banca che ha erogato il mutuo è sollevata dall'onere di esperire il procedimento di espropriazione forzata, abbreviando così i tempi di recupero del credito in sofferenza.
Tuttavia, l'istituto di credito finanziatore "non può condizionare la conclusione del contratto di credito alla sottoscrizione della clausola".
La clausola anti-insolvenza non si può applicare nei contratti di surroga e il provvedimento prevede espressamente che le disposizioni si applicano ai contratti di credito sottoscritti a partire dal 1° luglio 2016. Ai contratti sottoscritti prima continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nel giorno di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Inoltre il decreto prevede che le banche, hanno l'obbligo di fornire, su supporto cartaceo o comunque durevole, informazioni personalizzate e dettagliate ai consumatori attraverso la consegna del "Prospetto informativo europeo standardizzato" (PIES).
Il modulo va consegnato tempestivamente al consumatore, una volta che egli abbia fornito le informazioni necessarie circa le sue esigenze, la sua situazione finanziaria e le sue preferenze, o comunque in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da un'offerta.
Prima della conclusione del contratto, il consumatore ha diritto a un periodo di riflessione di almeno sette giorni per confrontare le diverse offerte di credito sul mercato, valutarne le implicazioni e prendere le proprie decisioni. Durante il periodo di riflessione, l'offerta è vincolante per il finanziatore e il consumatore può accettare l'offerta in qualunque momento.
Le banche (e gli intermediari) devono fornire al consumatore adeguati chiarimenti sui contratti di credito e sui servizi accessori proposti, in modo da permettergli di valutare se gli stessi sono adatti alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria.
Fonte: studiocataldi.it