Con una recente e motivata sentenza, pubblicata in data 19/07/2021, il Giudice di Pace di Lecce (avv. Silvano Trane) ha accolto le tesi dell’avv. Simona Ciriolo, legale convenzionato di Adiconsum Lecce.
Ancora una volta, l’Adiconsum al fianco dei propri associati nella difesa dei loro diritti.
Nel caso di specie, è stato annullato l’ennesimo verbale della Polizia Municipale del comune di Melpignano per la violazione dell’art. 142 comma 8 del Codice della Strada. Ma questa volta, la sentenza è illuminante in tema di obbligatorietà della taratura, applicata nell’ambito della normativa sullo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.
Nel merito, il Giudice ha stabilito: “Va rilevato che il certificato di taratura è stato rilasciato il 03/07/2019 con la conseguenza che la sua validità, giusta pronuncia n. 113/2015 della Corte Costituzionale, è scaduta il 02/07/2020, a nulla rilevando la circolare n. 300/A3743/20/14415/20/5 del 27/05/2020 emessa dal Ministero dell’Interno per mezzo della quale ha inteso prorogare la validità “per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”, epidemiologica da Covid-19, oggi fissata dall’art. 10, comma 1, D.L. 52/2021 — salvo ulteriori proroghe — al 31/07/2021.
Alla luce di tale circolare interpretativa dell’art. 103, comma 2, D.L. 18/2020, quindi, qualora non intervenissero ulteriori proroghe, lo strumento elettronico utilizzato per l’accertamento della –violazione impugnata nel presente giudizio scadrà il 29/10/2021, così estendendosi la sua validità annuale, maturatasi il 02/07/2020, di ulteriori quindici mesi.
Tale interpretazione non è condivisibile, non solo perché il comma 2 dell’art. 103, D.L. 18/2020 è chiaramente emanato per consentire non alla P.A. ma — a quei cittadini, obbligati dalle norme anti Covid-19 alla permanenza domiciliare, nei cui confronti stava scadendo la validità di “certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articola 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”, oltre che “alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. […] al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di- emergenza” di non incorrere “per i novanta giorni. successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza” nelle relative sanzioni, ma, soprattutto, perché in netto contrasto, cosi eludendone l’intervento, con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza 29/04-18/06/2015, n. 113 (in Gazz. Uff. 24/06/2015, n. 25 — Prima serie speciale), che, a tutela della sicurezza pubblica, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 6 dell’art. 45, D.I,gs. 285/1992, nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e dì taratura, attività necessariamente dovute- ritenendo “evidente che qualsiasi strumento di misura specie se elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Si tratta di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all’elemento temporale. L’esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole” e concludendo che “I fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l’affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale”.
Non ravvisandosi particolari problematiche che .possano aver impedito al Comune di Melpignano — altri enti lo hanno fatto — di sottoporre a taratura ex L. 273/1990 gli strumenti elettronici da utilizzare per la tutela della sicurezza pubblica, “settore ai significativa rilevanza sociale”, potendo essa, a tal fine, utilizzare corrieri, la cui attività non è stata inibita dalla normativa concernente l’emergenza epidemiologica, deve concludersi che lo strumento elettronico utilizzato dalla Polizia Locale di Melpignano sia mancante dell’obbligatoria taratura annuale sancita dalla Corte Costituzionale con sentenza 29/04-18/06/2015 n. 113 e la cui proroga non rientra nelle ipotesi disciplinate dall’art. 103, comma 2, D.L. 18/2020.”
Si tratta dell’ennesima dimostrazione di come l’apparecchiatura utilizzata dal Comune di Melpignano non sia correttamente idonea per sanzionare gli automobilisti.
In ogni caso, si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima prudenza e di rispettare le norme del codice della strada per la propria e altrui sicurezza stradale.
Per ogni approfondimento, analisi e valutazione è possibile rivolgersi al Presidente della sede Territoriale di Lecce o alla sede Cisl Adiconsum di Santa Cesarea Terme, previo appuntamento o inviando una segnalazione tramite il sito www.adiconsumlecce.it o www.sedeguida.it
Lecce-Botrugno, 25/07/2021