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Cassazione. Terreni Agricoli. Niente agevolazioni con un permesso a costruire

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Un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo non hanno diritto a fruire delle agevolazioni fiscali sui terreni agricoli dal momento in cui stipulano con l'amministrazione comunale una convenzione urbanistica e ottengono il rilascio del permesso di costruire, con successiva comunicazione di inizio lavori.

Il terreno non può essere considerato agricolo perchè distolto dall'esercizio delle attività di coltivazione del fondo, di allevamento di animali e via dicendo.

Le opere di costruzione o l'esecuzione di lavori di recupero edilizio lo rendono area edificabile, soggetta al pagamento delle imposte locali.

Lo ha stabilito la Cassazione con una sentenza del 2019, qui consultabile per gli associati.