Cerin srl. Fatto gravissimo e inaudito. Un epilogo, pieno di arroganza e rifiuti al confronto, ai danni dei consumatori e utenti in barba ai sacrifici che giornalmente ogni cittadino deve fare. La Cerin srl torna all’attenzione di Adiconsum_Lecce, ma questa volta per gli ultimi fatti di cronaca che hanno visto portare agli arresti domiciliari i rappresentanti della Cerin, concessionaria anche in alcuni comuni salentini per l’accertamento e la riscossione delle entrate locali.
La Concessionaria, che certamente non ha mai brillato per correttezza, serietà e trasparenza nei rapporti con i cittadini utenti e Adiconsum, è una nostra vecchia conoscenza sin da quando nel 2012 aveva notificato una serie di avvisi di accertamento Cosap per gli anni 2010, 2011 e 2012 nel Comune di Melendugno. Già allora Adiconsum_Lecce evidenziava come le modalità di accertamento seguite dalla Cerin srl per conto del Comune di Melendugno, erano apparse da subito poco chiare e trasparenti obbligando comunque gli utenti a pagare entro 60 giorni dalla data di notifica l’importo richiesto ovvero a proporre ricorso al giudice di pace entro il termine di 30 giorni, con notevoli costi aggiuntivi. Per cui molti utenti sono stati costretti a pagare quanto imposto dall’atto di accertamento e, a fronte dell’indifferenza della Cerin a indurre l’Adiconsum_Lecce a inoltrare al Comune di Melendugno richiesta di accesso agli atti in data 18/10/2012 al fine di riscontrare il fondamento della pretesa patrimoniale. Il Comune riscontrandone la richiesta confermava parte di quanto già sostenuto da Adiconsum nelle proprie istanze di autotutela.
Era emerso che tutti gli atti di accertamento emessi dalla Cerin srl per conto del Comune di Melendugno erano risultati errati con contenuti arbitrari contenendo importi e somme non dovute dagli utenti e, non compensabili. Dall’analisi di quegli avvisi di accertamento Adiconsum_Lecce evidenziava tra l’altro che gli stessi contenevano illegittimamente:
- Interessi non dovuti perché calcolati non considerando che per l’anno 2010, gli stessi non potevano essere applicati a decorrere dal 1/2/2010 considerato che il regolamento e le relative tariffe erano state approvate il 22/3/2010 e quindi il contribuente non poteva adempiervi entro il 31/1;
- Spese di notifica e redazione atto difformi da quanto prescritto dal D.M. 8 gennaio 2001 come interpretato dalla C.M. nr 11/E del 31.01.2001;
E già questo era tutto pensare e dire, considerato che gli atti erano posti in essere da un concessionario della pubblica amministrazione e mai si poteva pensare che gli stessi contenessero somme arbitrarie.
E già in quella sede Cerin rifiutò il confronto con Adiconsum_Lecce nell’indifferenza e arroganza più totale.
Non ultima, la vicenda degli accertamenti sui passi carrabili notificati ai cittadini del Comune di Copertino. Qui il capitolato d’oneri allegato al contratto di concessione recita all’articolo 15 che:
“1. Il concessionario deve inviare agli utenti, anche in assenza di un obbligo di legge, un avviso di scadenza per il pagamento annuale dell’imposta sulla pubblicità e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, in cui siano indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l’importo dovuto. In tale avviso (che dovrà essere spedito almeno 30 giorni prima della scadenza di pagamento) debbono essere indicate anche le sanzioni applicabili in caso di ritardato pagamento…”.
In realtà molti contribuenti si sono rivolti agli sportelli di Adiconsum a Copertino, con gli avvisi di accertamento che contenevano sanzioni, interessi e spese di notifica.
L’elemento comune a tutti era che nessuno aveva mai ricevuto prima “anche in assenza di un obbligo di legge, un avviso di scadenza per il pagamento annuale…” che ha portato Adiconsum a chiedere chiarimenti dapprima telefonicamente alla Cerin e poi a richiedere per iscritto un incontro chiarificatore.
Sorpresa. La risposta della Cerin è stata la seguente: …In via preliminare, corre l’obbligo di precisare che… è stabilito che entrambi i tributi debbano essere versati spontaneamente dal contribuente, in autoliquidazione, entro i termini previsti dal medesimo decreto. Per le suesposte ragioni, il presunto mancato recapito delle comunicazioni (avvisi bonari) come presupposto per giustificare l’inapplicabilità della sanzione per omesso/tardivo o parziale pagamento è del tutto destituito di fondamento. Infatti, detti avvisi non sono atti normativamente previsti, bensì, un semplice promemoria, che, questa concessionaria, tuttavia, al contrario di quanto affermato da codesta associazione, ha sempre puntualmente inviato, a mezzo posta ordinaria, per tutti gli anni in gestione, così come facilmente documentabile dalle fatture prodotte dai vari operatori che hanno provveduto, per conto della scrivente, alla spedizione dei medesimi. Ad ulteriore riprova dell’erroneità della Vs. richiesta v’è la natura stessa del predetto avviso bonario che, in quanto tale, deve essere trasmesso a mezzo posta ordinaria, e quindi, non tracciabile e non documentabile. Considerato che tale questione è stata ampiamente esaminata col comune di Copertino, sia in occasione di vari incontri, sia attraverso copiosa corrispondenza, la scrivente ritiene non necessario, né utile, realizzare il confronto richiesto. (omissis)”.
In realtà, da quanto è a conoscenza di Adiconsum, anche il Comune di Copertino aveva contestato alla Cerin la circostanza di cui innanzi.
Solo che la Cerin, molto semplicemente, ha declinato il confronto con questa associazione ignorando che, stranamente, ci risulta che nessun contribuente del Comune di Copertino, aveva mai ricevuto alcun avviso bonario. Probabilmente è un’inefficienza del servizio postale (!). Lasciamo ai nostri associati ogni valutazione in merito al perché dei maggiori oneri richiesti da Cerin agli utenti. Saranno comunque le indagini degli inquirenti a far luce anche su questi “misteri”.
Ma in aggiunta a questi fatti, vi è da rilevare che quasi tutti gli enti locali, non hanno mai adempiuto al disposto dell’art. 2 comma 461 della legge nr 244 del 24.12.2007 che recita tra l’altro che al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui al medesimo comma, tra cui la consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori (cfr. lett. B).
Adiconsum_Lecce, nel febbraio 2012 aveva inviato a molte amministrazioni comunali una richiesta, ai sensi di quanto innanzi, con la quale si chiedeva la copia dei contratti vigenti presso il Comune in materia di servizi pubblici locali ovvero la conferma dell’inesistenza di tali contratti. La richiesta veniva avanzata anche ai sensi e per gli effetti della legge nr 241/90 e smi nonché del d.lgs. nr 198/2009 e d.lgs. nr 206/2005.
Quasi tutte le richieste, non hanno avuto alcun riscontro da parte dei Comuni, ivi compreso il Comune di Casarano, che oggi non naviga certo in acque tranquille e la cui gestione dell’accertamento e riscossione delle entrate comunali apprendiamo essere ancora affidata alla Cerin srl.
Nemmeno il sollecito di richiesta documenti inviato nel febbraio 2014 ai Comuni e p.c. alla Prefettura di Lecce, ha sortito l’effetto sperato e nessuno ha fornito nulla.
Ma non solo. Nessun comune ha mai adempiuto preliminarmente al disposto dell’art. 2 comma 461 della Legge nr 244/2007. Mistero!
Oggi, alla luce dei recenti fatti di cronaca, spiace rilevare come il mancato rispetto delle disposizioni della L. 244/2007 e la scarsa sensibilità alle richieste delle Associazioni dei Consumatori, grazie all’attività sempre attenta della Guardia di Finanza, ha evidenziato una superficiale vigilanza e controllo sui rapporti contrattuali con i concessionari di servizi pubblici locali.
Adiconsum è incondizionatamente dalla parte e a difesa dei cittadini e utenti raggirati e a fianco di quelle amministrazioni ed enti disponibili alla chiarezza e trasparenza e ai chiarimenti nei rapporti tra cittadino – Pubblica Amministrazione sì da evitare ogni minimo sospetto di truffa, raggiro, abuso o sorpruso ed è pronta a costituirsi parte civile in un eventuale processo e a chiedere il risarcimento del danno.