Così ha deciso il Tribunale di Napoli con la sentenza nr 9362 del 26.06.2015 chiarendo anche che non è ammissibile la querela di falso per un semplice errore materiale all'interno del documento se non produce alcuna incertezza.
Il fatto traeva origine che vi era un foglio di preavviso di contravvenzione «per sosta in uno stallo riservato ai motocicli». Mentre nel verbale di contravvenzione l'infrazione era relativa alla «sosta in una zona a divieto permanente». Da qui il ricorso del cittadino che lamentava l'incertezza della violazione contestata a causa della mancata corrispondenza tra i due atti. In primo grado, il giudice di pace di Portici aveva rigettato l'opposizione sottolineando che il ricorrente avrebbe dovuto specificare i motivi di opposizione non avverso l'atto di preavviso ma avverso il definitivo verbale e che le dichiarazioni rese dall'agente di polizia dovevano considerarsi assistite da fede privilegiata, superabile solo con la proposizione di querela di falso.
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