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Contratti di Energia luce e gas non richiesti. Adiconsum interviene e ottiene per il consumatore l’esonero dal pagamento delle bollette emesse

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contratti-non-volutiAncora contratti di energia per luce e gas non richiesti, nonostante molte società del mercato libero sono state multate dall’Autorità per comportamento commerciale scorretto.

Ancora una volta, un consumatore è stato raggirato e truffato. Questa volta però, dopo essersi rivolto ad Adiconsum e divenuto socio, ha potuto beneficiare della più ampia assistenza della struttura che, grazie al proprio intervento, dopo aver richiesto prima la copia del presunto contratto di energia e una volta ottenuto, lo ha contestato in toto asserendo che si trattava di un contratto non richiesto e comunque mai validamente concluso ai sensi delle vigenti norme in materia consumeristica.

Dopo una prima risposta da parte della società del mercato libero che respingeva la richiesta avanzata da Adiconsum di annullamento del contratto truffa, la medesima rispondeva che il reclamo non può essere accolto dalla nostra società poiché in relazione a tale contratto, entro quattordici giorni solari dalla conclusione del contratto stipulato al di fuori dei locali commerciali, il consumatore avrebbe potuto esercitare il diritto di ripensamento, come riconosciuto dal Codice del Consumo e dal Codice di Condotta Commerciale dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico e come riportato nelle informazioni precontrattuali illustrate dal nostro incaricato alla vendita ed allegate al plico contrattuale in suo possesso.

A seguito di questa inaccettabile risposta Adiconsum, ottenuti i necessari chiarimenti ed effettuate le opportune verifiche, provvedeva a contestare la risposta pervenuta dalla società invocando l’applicazione dell’art. 66 quinquies del codice del consumo supportato da giurisprudenza nazionale e normativa europea.

Questa volta, la società senza battere ciglio, riconosceva le ragioni del consumatore rappresentate da Adiconsum e comunicava che alla luce dei nuovi elementi da voi forniti e a seguito delle verifiche, anche formali, da noi effettuate sul contratto di fornitura in oggetto, abbiamo provveduto a porre in essere quanto necessario per la cessazione del contratto stesso senza che ciò comporti interruzione delle forniture. Vi informiamo inoltre, che la società ha provveduto ad effettuare tutte le comunicazioni di cui all’art. 11.2 della Delibera 153/12/R/com dell’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico in materia di contratti e attivazioni di forniture non richiesti, in modo tale che i precedenti fornitori possano effettuare, alla prima data utile, una richiesta di switching al distributore competente ed in conseguenza di questa riapplicare le condizioni economiche e contrattuali previste nei contratti precedenti alla data di attivazione non richiesta, senza alcun onere aggiuntivo a carico del consumatore, salvo che lo stesso non abbia già provveduto a stipulare un nuovo contratto con altro venditore.

Continua la società. In riferimento ai consumi relativi al periodo in cui le forniture non richieste hanno avuto luogo, in attuazione di quanto previsto dall’art. 66 quinquies del codice del consumo, la società esonera il vostro associato dal pagamento degli importi riportati nelle fatture che verranno emesse. Pertanto, invitiamo il consumatore a non tenere conto delle stesse.

Pertanto, invitiamo quanti siano incorsi in contratti non richiesti, a rivolgersi ad Adiconsum Lecce per attivare una pronta ed efficiente azione di tutela nei confronti del consumatore utente.

Inoltre invitiamo tutti i consumatori a prestare la massima attenzione e a non fornire nessuna informazione nemmeno telefonica (leggi qui l’articolo sull’argomento) a chi con ogni impensabile mezzo richieda dati personali e/o delle bollette di luce e gas, nemmeno se vi dicono che risparmierete perché, la truffa e l’inganno sono dietro l’angolo. Vi ricordiamo che gli associati in caso di dubbi, possono sempre rivolgersi allo sportello Energia di Adiconsum Lecce.