La controversia all’esame del Collegio di Napoli attiene alla domanda di risoluzione di un contratto di finanziamento per credito al consumo a seguito dell’inadempimento del contratto di fornitura.
I ricorrenti/consumatori stipulavano nel 2015 un contratto per la progettazione, realizzazione e gestione di un impianto “ minieolico”, con la possibilità di avvalersi di un contributo energetico, per un costo complessivo di euro 26.000,00. Per la copertura di questa somma, i consumatori aderivano ad un contratto di finanziamento.
L’ erogazione del finanziamento, in base a quanto concordato in sede di trattative, doveva avvenire successivamente all’ installazione dell’impianto ed il versamento della prima rata era previsto dopo 120 giorni dall’ ultimazione dell’installazione affinché il ricorrente potesse beneficiare degli incentivi di legge previsti dal contratto. Ciononostante, i consumatori apprendevano che l’erogazione del finanziamento era stata riconosciuta totalmente al fornitore ancorché i lavori non fossero né iniziati, né terminati e pertanto iniziavano “a pagare il loro debito” senza ricevere gli incentivi di legge previsti.
Ravvisato l’inadempimento del fornitore, l'avvocato inviava diffida ad adempiere ex art 1454cc. che prevede espressamente “alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto. Il termine non può essere inferiore a quindici giorni, ….decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto”.
Trascorsi i quindi giorni previsti, l’avv. Valentina Presicce – staff legale di Adiconsum Lecce – inviava reclamo alla finanziaria al fine di ottenere ex art 125 TUB la risoluzione del contratto di credito finalizzato per inadempimento del fornitore.
La controversia in oggetto, infatti, concerne un’ipotesi di inadempimento del fornitore che annulla anche il contratto di finanziamento (art.125 quinquies del TUB).
Appare evidente che le vicende estintive collegate al contratto di fornitura si riflettano inevitabilmente su quello di finanziamento che ad esso è finalizzato.
Le eccezioni di indipendenza tra contratto di fornitura e contratto di finanziamento, mosse da molte banche/finanziarie, sono ampiamente contraddette non solo da un consolidato orientamento di Arbitri (cfr. ex multis Collegio di Milano,decisione n.917/2010; Collegio di Milano, decisione n.187/2011; Collegio di Napoli,decisione n.1054/2010, Collegio di Napoli, decisione n.1054/2010; Collegio di Roma, decisione n.1428/2011), ma anche dalla Giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha ribadito come “la risoluzione di un contratto di compravendita faccia venir meno anche lo scopo del correlato contratto di finanziamento” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, n.3589/2010).
In caso di inadempimento del fornitore le rate pagate e quelle ancora da corrispondere alla Finanziaria non risultano dovute per difetto funzionale del sinallagma contrattuale, discendendone non solo il diritto dei clienti di ottenere la risoluzione del contratto di finanziamento, ma anche quello di vedersi restituire le rate già versate. E’ un diritto dei consumatori sancito dal D.Lgs n.141/2010 attuativo della direttiva 2008/48/CE.
Anche la Corte di Giustizia Ce ha fatto leva sul principale obiettivo della direttiva n. 87/102 che è quello di proteggere i consumatori che sottoscrivono contratti di credito al consumo, in quanto “parti deboli” che non possono esercitare alcuna influenza sul rapporto tra venditore e finanziaria (sono “in balia delle condizioni contrattuali come negoziate tra questi due imprenditori”) e neppure apportare modifiche al testo dei contratti di finanziamento, che sono quasi sempre predisposti dalle finanziarie e presentati sotto forma di moduli prestampati.
La Corte ha concluso che, in caso di mancata consegna del bene acquistato, il consumatore può interrompere il pagamento delle rate del finanziamento e chiedere alla finanziaria la restituzione delle somme già versate.
Nel caso di specie, la finanziaria continuava a confermare la validità e legittimità del finanziamento. I consumatori tramite il sottoscritto avvocato adivano all’ Arbitro Bancario Finanziario chiedendo la risoluzione del contratto di finanziamento e la restituzione delle somme versate
Il Collegio di Napoli con decisone n.2575 del 22/03/2016, n. 2577 del 22/03/2016 e n.2730 del 23/03/2016 stabilisce che “la questione va affrontata alla luce del disposto dell’ art 125.quinquies Tub…e questa disposizione, al pari delle condizioni generali del contratto di finanziamento prevede che, in caso di inadempimento del fornitore, il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto di credito collegato se ha effettuato la costituzione in mora del fornitore e l’inadempimento attinente al contratto di fornitura non è di scarsa importanza..”
Il Collegio di Napoli ricorda il Provvedimento Banca D’ Italia del 09/02/2011 in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari che stabilisce che “la risoluzione del contratto di credito non comporta l’obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l’importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso”.
L’ Arbitro Bancario Finanziario precisa che “il contratto di fornitura pone in capo all’ appaltatore anche l’obbligo di curare le pratiche allacciamento alla rete, pratiche Comune, pratiche GSE per l’ottenimento degli incentivi CONTO ENERGIA e al di là di quanto asserito dall’intermediario (Finanziaria) circa i contatti informalmente avuti con il fornitore, non vi è alcuna evidenza agli atti dell’espletamento o meno delle suddette attività”
Il Collegio di Napoli ha ritenuto che in riferimento alla ricorrenza del requisito della gravità dell’inadempimento- non convince l’implicito assunto dalla finanziaria “per cui l’oggetto del finanziamento risulterebbe finalizzato esclusivamente all’ acquisto del bene materiale (cioè l ‘impianto fotovoltaico). Sulla base delle norme vigenti nonché di un’interpretazione secondo buona fede della volontà negoziale, appare evidente infatti che il contratto di concessione del credito si riferisce all’ intero complesso delle obbligazioni assunte da fornitore. Anche in punto di mera ragionevolezza non può fondatamente ritenersi che le parti abbiano assunto due distinte obbligazioni, l’una riguardante la consegna e l’installazione dell’impianto, l’altra relativa alla sua messa in opera. E’ dunque indiscutibile che l’impianto senza la necessaria connessione con la gestione attiva e costante del processo produttivo, affidata contrattualmente al fornitore, sarebbe stato perfettamente inutile, in quanto privato dello scopo essenziale del contratto”
Il Collegio di Napoli accoglie la domanda dei consumatori diretta ad ottenere la restituzione delle rate del finanziamento già versate oltre interessi dalla data del reclamo
A cura dell’Avv. Valentina Presicce dello staff legale di Adiconsum Lecce