Con decisione assunta nella seduta del 29.05.2018, il Collegio ABF di Bari ha accolto l’istanza presentata da un associato Adiconsum Lecce volta all’ottenimento della documentazione contrattuale richiesta alla Banca, così come previsto dall’art.119 Testo Unico Bancario (Comunicazioni periodiche alla clientela).
Nello specifico, l'associato si rivolgeva allo sportello Adiconsum non avendo ricevuto riscontro da parte dell’intermediario a ben due istanze presentate nel 2016 e volte all’ottenimento di copia del libretto di risparmio con l’indicazione di tutti i movimenti contabili effettuati.
Nella decisione assunta l’ABF ricorda come l’art.119 del Testo Unico Bancario non ponga “alcuna restrizione, salvo quella temporale, all’esercizio del diritto del cliente di ottenere la documentazione contrattuale, stante la sua stretta strumentalità all’attuazione del principio di trasparenza bancaria per finalità protettive della parte debole del rapporto”.
Avv. Simona Miccoli