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Entrate in vigore le nuove regole sulla morosità per le bollette di acqua non pagate

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Dal 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore le nuove norme stabilite dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) riguardanti i casi di bollette non pagate o di chiusura dei contratti per le forniture idriche.

Il provvedimento n. 311/2019/R/IDR del 16 luglio 2019 regolamenta due diverse modalità di intervento sulla fornitura di acqua: utenze singole e condominiali e, per tutti stabilisce che:

  1. la comunicazione di costituzione in mora potrà essere inviata – a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata – dal gestore all’utente finale (chi ha stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII) che risulti moroso, decorsi almeno 25 giorni solari dalla scadenza della fattura e solo dopo che il gestore abbia, in precedenza, inviato all’utente un primo sollecito bonario di pagamento, cui potrà ricorrere qualora siano decorsi almeno 10 solari dalla scadenza della fattura;

2. con la costituzione in mora il gestore può richiedere agli utenti, in aggiunta agli importi relativi alla bolletta scaduta, unicamente:

  • i costi sostenuti per la spedizione del sollecito bonario di pagamento e della comunicazione di costituzione in mora;
  • gli interessi di mora calcolati, a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento della bolletta, applicando il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea maggiorato del tre e mezzo per cento (3,5%);

3. dalla comunicazione di costituzione in mora devono risultare il termine ultimo entro cui l’utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti. Tale termine non potrà essere inferiore a 20 giorni solari se calcolato a partire dalla spedizione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora; altrimenti, ove il gestore non sia in grado di documentare la data di spedizione, il termine sarà di 25 giorni solari calcolati a partire dall’emissione della raccomandata contenente la comunicazione di costituzione in mora. Qualora la comunicazione di costituzione in mora sia stata effettuata tramite pec, il suddetto termine sarà di 15 giorni solari calcolato a partire dalla data di ricevuta di avvenuta consegna della stessa;

4. la comunicazione di costituzione in mora dovrà inoltre informare l’utente circa la possibilità di richiedere, in alternativa, la rateizzazione dell’importo dovuto e concordare un piano di rateizzazione, la cui durata minima sarà di 12 mesi, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti. In caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione, il relativo importo potrà essere maggiorato degli interessi di mora e, qualora previsto nel piano di rateizzazione, il beneficio di rateizzazione decade e l’utente finale moroso è tenuto a saldare l’intero importo contestato nella comunicazione di costituzione in mora, al netto delle eventuali rate già pagate, entro venti giorni solari dalla scadenza della rata non pagata.

Soltanto dopo che sia decorso tale termine senza che l’utente finale abbia saldato quanto dovuto e comunicato l’avvenuto pagamento che il gestore avrà facoltà di procedere alla limitazione/sospensione/disattivazione della fornitura, senza fornire ulteriore preavviso purché ciò sia stato indicato nel piano di rateizzazione concordato, che potrà avvenire:

nel caso di utenze singole solo quando l’importo non pagato della bolletta supera “il corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo agevolato”, ossia 50 litri al giorno a persona per i quali si paga una tariffa più bassa (e che i beneficiari del bonus idrico non pagano affatto).  Inoltre, ARERA ha stabilito che – quando è tecnicamente possibile – il distacco debba avvenire solo dopo aver limitato il flusso d’acqua al minimo vitale (cioè ai predetti 50 litri a persona al giorno) e, ove la limitazione non si possibile, il gestore è tenuto a informarne l’utente. La disattivazione della fornitura (e la conseguente risoluzione del contratto) sarà possibile solo se, dopo la sospensione o la limitazione del flusso di acqua, venga manomesso il misuratore o se l’utente – nonostante gli sia stato offerto un piano di rateizzazione – continua a non pagare le bollette pregresse, riferibili ai 24 mesi precedenti alla data in cui è arrivata la messa in mora. In ogni caso il gestore non può far pagare penali per la sospensione e la riattivazione della fornitura;

nel caso di utenze condominiali la limitazione o la sospensione della fornitura non saranno possibili se il condominio avrà comunque pagato, in unica soluzione, almeno la metà della bolletta. Se entro sei mesi da questa prima tranche il condominio non avrà provveduto a pagare anche la seconda metà, potranno scattare le sanzioni.

Il provvedimento rammenta anche la possibilità che nel condominio si applichino procedure di “disalimentazione selettiva” al fine di consentire un rafforzamento delle tutele per le utenze domestiche residenti e, in particolare, di coloro che versano in condizione di disagio economico e sociale, ancorché morosi.