La cartella di pagamento di Equitalia deve riportare la data di consegna dei ruoli del creditore. Ciò è necessario soprattutto in presenza di “interessi per ritardata iscrizione” ai sensi dell’art. 20 del DPR nr 602/1973 il cui calcolo viene effettuato “a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data di consegna al concessionario dei ruoli nei quali tali imposte sono iscritte”.
Così si sono espressi i Giudici della Commissione Tributaria di primo grado di Isernia con la sentenza nr 277/01/15 che ha parzialmente annullato una cartella esattoriale notificata da Equitalia, per iscrizione a ruolo da parte dell'Agenzia delle entrate, limitatamente agli interessi.
La Ctp ha osservato che tale informazione, è importante per la difesa del contribuente perché gli consente il controllo della correttezza degli «interessi per ritardata iscrizione» addebitati in cartella.
Per cui nel caso manchi la «data di consegna al concessionario dei ruoli», non è possibile per il contribuente verificare il calcolo di tali importi ed eventualmente contestarlo, in palese violazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato.
La mancanza di questo elemento fondamentale in cartella, determina anche una carenza di motivazione della stessa, nella parte riguardante gli interessi che, per tale ragione, deve essere annullata.
Fonte: Italia Oggi