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Informazioni Commerciali. In vigore dal 1° ottobre il Codice deontologico varato dal Garante Privacy

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codice-informazioni-commerciali_001E’ entrato in vigore il 1° ottobre 2016 il “Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato ai fini di informazione commerciale”, promosso dal Garante per la protezione dei dati personali e redatto insieme a varie associazioni di categoria, imprenditoriali e dei consumatori interessate.

Dalla predetta data, le società che offrono informazioni sull'affidabilità commerciale di imprenditori e manager dovranno conformare il trattamento dei dati personali a quanto previsto dal Codice deontologico.

Il Codice disciplina un settore particolarmente importante per il mercato e fissa le modalità per il corretto utilizzo di banche dati e strumenti di analisi, nel rispetto della dignità e della riservatezza delle persone.

Per facilitare la conoscenza Codice, il Garante ha realizzato  un'iconografia in cui sono sintetizzate le principali regole.

Le informazioni commerciali (definite come “dato relativo ad aspetti patrimoniali, economici, finanziari, creditizi, industriali e produttivi di un soggetto”) prese in considerazione sono solo quelle riferite alle persone fisiche.

Il Codice, all’articolo 3, individua le seguenti ipotesi, ricorrendo le quali è ammesso l’utilizzo dei dati senza il consenso degli interessati:

1) i dati provenienti da “fonti pubbliche”, ad es. pubblici registri, elenchi, documenti conoscibili da chiunque (bilanci, informazioni contenute nel registro delle imprese presso le Camere di Commercio, atti immobiliari e altri atti c.d. pregiudizievoli, come l’iscrizione di ipoteche o la trascrizione di pignoramenti, decreti ingiuntivi o altri atti giudiziari);

2) i dati appartenenti alle categorie delle “fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque”, come le testate giornalistiche (cartacee o digitali), le informazioni attinte da elenchi telefonici, da siti web di enti pubblici o di altre autorità di vigilanza e controllo;

3) i dati personali che il soggetto ha liberamente deciso di comunicare al fornitore di informazioni commerciali.

Sono, però, previste delle restrizioni in capo agli operatori che dovranno:

a) utilizzare solo dati pertinenti, non eccedenti l’attività di informazione commerciale e sempre aggiornati;

b) annotare sempre la fonte da cui hanno tratto i dati personali sulla persona censita.

Una ulteriore restrizione attiene ai dati giudiziari della persona censita che potranno essere trattati solo se già disponibili in archivi pubblici o in altre fonti pubblicamente accessibili. Un termine di sei mesi è posto all’utilizzo di dati giudiziari tratti da una testata giornalistica.

Per quanto riguarda L'informativa – obbligatoria a prescindere se il trattamento richiede o meno il consenso dell’interessato – il Codice, all’articolo 4, considerato il rilevante numero di interessati e la peculiare natura delle stesse informazioni, tale da comportare un impiego di mezzi da ritenersi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato, dispone che “il fornitore rende l'informativa all'interessato, in forma non individuale, attraverso modalità semplificate rispetto a quelle ordinarie previste dall'art. 13, comma 5), lett. c), del Codice e, in particolare, attraverso un'informativa predisposta in apposite comunicazioni sul portale Internet costituito, anche a tal fine, dai fornitori di informazioni commerciali”.