CLASS ACTION VOLKSWAGEN
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L’Environmental Protection Agency (EPA) statunitense ha recentemente rilevato che il gruppo Volkswagen Auto s.p.a. ha abusivamente utilizzato per le proprie autovetture un software installato appositamente nella centralina del motore per ottenere, nei test di omologazione, dati sulle emissioni in linea con i parametri richiesti per i veicoli diesel. Per effetto di tale software nella normale guida su strada le emissioni reali possono superare fino a 40 volte quelle dichiarate.
La Volkswagen Auto s.p.a. ha riconosciuto l’esistenza e l’utilizzo di questo software fraudolento e dal 1° settembre 2015 Volkswagen Italia ha sospeso la vendita, l’immatricolazione e la consegna di tutti i veicoli con il motore diesel Euro 5, informando anche i concessionari Audi, Seat, Skoda e veicoli commerciali di sospendere la vendita e l’immatricolazione dei soli veicoli equipaggiati con motori diesel Euro 5 tipo EA 189.
Al momento Volkswagen Auto non ha fornito una lista ufficiale delle auto interessate: si ritiene che esse siano quelle con motore 2.0 Tdi EA 189 commercializzate dal 2009 in poi e probabilmente quelle con motore 1.6 Tdi.
I modelli coinvolti sarebbero complessivamente 20, così ripartiti:
1)Otto con il marchio Audi (A1, A3, A4, A5, A6, TT, Q3 e Q5);
2)Tre con il marchio Seat (Leon, Altea e Alhambra);
3)Tre con il marchio Skoda (Yeti, Octavia e Superb);
4)Sei con il marchio Volkswagen (Golf, Passat, Maggiolino, Sharan, Tiguan e Touran);
5)Pare possibile anche il coinvolgimento dei veicoli commerciali Volkswagen Caddy e Multivan e del pick-up Amarok.
In data 2 ottobre 2015 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di avviare un procedimento istruttorio, ipotizzando l’esistenza di pratiche commerciali scorre tte, nei confronti di Volkswagen Auto s.p.a. e della sua filiale per la distribuzione di autoveicoli del Gruppo in Italia, ovvero Volkswagen Group Italia s.p.a.
Di fronte a possibili danni generalizzati lo strumento apprestato dal nostro ordinamento è quello della c.d. Class action, definita meglio dall’art. 140-bis del codice del consumo di cui al d.lgs. 205/2006 come “Azione di classe”.
L’Azione di classe consiste in una richiesta che una “collettività” rivolge al giudice al fine di ottenere un provvedimento favorevole in caso di danni derivanti da un medesimo fatto illecito. In buona sostanza, più soggetti, titolari di interessi omogenei, chiedono l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
Nella fattispecie in esame, qualora si intendesse agire in via di class action, sarebbe urgente formalizzare alla Volkswagen Group Italia, e a cascata ai singoli concessionari, che rappresentano soggetti più facilmente aggredibili, sia pure mediante azione individuale caso per caso, alcune preliminari richieste, così sintetizzabili:
1. l’immediata comunicazione dei dati relativi alle reali emissioni di NOx di tutti i modelli commercializzati interessati dalla condotta illecita denunciata;
2. l’immediata cessazione dell’attività di commercializzazione di autovetture che installino il software illecito e il ritiro di quelle circolanti;
3. la comunicazione dei dati relativi alle automobili commercializzate che presentino caratteristiche difformi da quelle promesse, dichiarate e/o pubblicizzate ai consumatori.
4. l’immediata attivazione in favore di tutti i consumatori acquirenti delle autovetture interessate dalla condotta illecita in oggetto di adeguati rimedi consistenti nella sostituzione del veicolo con altro veicolo rispondente a tali caratteristiche o nella restituzione del relativo prezzo, o – qualora possibile – nella modifica del veicolo così da renderlo conforme alle caratteristiche dichiarate e da adeguarne l’omologazione.
I danni che si possono ipotizzare nella fattispecie all’esame, alla luce delle sommarie informazioni finora disponibili e anche in presenza di una condotta riparatoria da parte di Volkswagen Group Italia, si sostanziano:
a) nel danno patrimoniale derivante dalla svalutazione dell’autoveicolo e ciò sia nel caso in cui esso sia riportato all’omologazione originaria Euro 5, sia che esso passi, previa installazione di nuovo software e componenti meccaniche, all’omologazione Euro 6. In entrambi i casi, infatti – come riconosciuto dalla stessa Casa produttrice – si determinerebbe una diminuzione della potenza e delle prestazioni dell’autovettura, e di conseguenza una svalutazione del valore commerciale del bene;
b) nel danno patrimoniale consistente nel ritiro e nel fermo delle autovetture coinvolte ai fini degli interventi di riparazione, essendo le vetture sottratte alla disponibilità degli interessati;
c) nel danno patrimoniale derivante dalla pubblicità ingannevole di cui è stato vittima il consumatore, orientato nella sua scelta di acquisto da dati falsi, frutto di illecita manipolazione;
d) nel danno non patrimoniale, di natura ambientale, consistente nell’aver immesso nell’ambiente sostanze inquinanti in quantità superiore a quella consentita (sebbene vada avvertita la difficoltà di far valere in giudizio un tale interesse di natura collettiva);
e) nel danno alla salute, di natura non patrimoniale, consistente nell’aver esposto lo stesso consumatore a una fonte di inquinamento di consistenza diversa da quella dichiarata e omologata.
Gli interessati potranno partecipare alla class action, in caso di valutazione positiva sull’ammissibilità della domanda
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