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La richiesta della banca di autorizzazione all’addebito degli interessi passivi. Che fare

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Come già informati con la notizia in data 28 novembre 2016 (vedi qui) sulle nuove disposizioni in materia di interessi bancari attivi e passivi, si avvicina la scadenza del 1 marzo, data in cui gli interessi passivi diventano esigibili.

In questi giorni, alcuni istituti di credito che non lo hanno fatto in precedenza, stanno chiedendo ai propri clienti di recarsi in banca a firmare l’autorizzazione all’addebito degli interessi passivi sul conto bancario.

Caso scorretto è che alcune banche, già in odor di scandalo per comportamenti commerciali scorretti, stanno invitando i clienti a firmare il documento rappresentando che la mancata firma determinerà dopo il 1° marzo la comunicazione al CRIF quale “cattivo pagatore”.

Cerchiamo quindi di fare chiarezza e tranquillizzare i clienti che hanno ricevuto questo tipo di invito.

Dal 1° ottobre 2016 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di interessi (attivi e passivi) bancari. In particolare è previsto che:

–        gli interessi attivi e passivi sono conteggiati al 31 dicembre di ogni anno;

–       gli interessi passivi relativi ad aperture di credito regolate in c/c o in c/pagamento nonché a sconfinamenti rispetto al fido accordato o su conti non affidati, sono addebitati sul c/c del cliente e si “trasformano” in capitale soltanto a fronte di specifica autorizzazione rilasciata alla banca.

A seguito di queste novità, le banche hanno inviato o stanno inviando due lettere:

 

  • una, relativa alla variazione unilaterale del contratto, per adeguarlo alle nuove disposizioni;
  • l’altra, contenente la richiesta di autorizzazione preventiva del cliente all’addebito degli interessi passivi sul c/c.

E’ di particolare importanza la seconda comunicazione perché, al momento in cui gli interessi passivi diventano esigibili, (il 1° marzo di ogni anno salvo il caso di chiusura definitiva del rapporto), a seguito dell’autorizzazione firmata, anche preventiva del cliente, gli stessi sono addebitati sul conto.

Ciò determina che la somma addebitata (per interessi passivi) è considerata capitale (nuovo).

Questo significa che, firmare l’autorizzazione all’addebito degli interessi passivi equivale a legittimare l’anatocismo da parte della banca, con conseguente capitalizzazione degli interessi ossia gli interessi si “trasformano” in nuovo capitale e su di essi (oltre che sull’importo capitale originario) saranno calcolati ulteriori interessi (anatocismo).

Poiché questa disposizione mira a tutelare i clienti delle banche, significa che la banca non può, quindi, addebitare automaticamente sul conto del cliente gli interessi maturati al 31 dicembre, ma per farlo ha necessità di avere una “firma” del cliente che la autorizzi all’addebito.

Ma allora devo firmare l’autorizzazione chiesta dalla banca?  Per i clienti che hanno il saldo in negativo, potrebbe essere utile non firmare l’autorizzazione richiesta, poiché una volta firmata, la banca è legittimata ad applicare l’anatocismo (anche se è sempre possibile revocarla prima dell’addebito).

Se il cliente non rilascia l’autorizzazione, la banca può compensarli legalmente con eventuali disponibilità presenti su conti correnti attivi. Se il conto è in rosso anche se il cliente non ha raggiunto il limite massimo di utilizzo del fido la banca non può procedere con la compensazione legale, differentemente si produrrebbero ancora interessi su interessi.

Riepilogando:

  • se il cliente non autorizza l’addebito sul conto, deve preoccuparsi di pagare gli interessi “autonomamente” entro 60 giorni e in questo modo evita alla banca di applicare l’anatocismo. Per cui gli ulteriori interessi passivi matureranno sempre e solo sul capitale iniziale.
  • se il cliente ne autorizza o ne ha autorizzato l’addebito in conto (come già detto revocabile in qualsiasi momento), per effetto dell’addebito, gli interessi si “trasformano” in nuovo capitale e, quindi, da quel momento, gli interessi passivi vengono calcolati su un importo rappresentato dalla somma del capitale + gli interessi addebitati. Come già detto, se il cliente ha altri conti attivi può compensare gli interessi con le disponibilità presenti su quell’altro conto.
  • se il cliente non li paga e non ne autorizza l’addebito in conto, il rapporto tra banca e cliente entra nell’inadempimento e perciò, si determina il presupposto per l’applicazione degli interessi moratori e si corre il rischio di essere segnalati al CRIF (ma solo in questo caso).

Se non si rilascia l’autorizzazione alla banca per evitare l’anatocismo è opportuno che “il cliente e la banca possono pattuire – al fine di evitare il pagamento della mora o l’avvio di azioni giudiziarie – il pagamento degli interessi con addebito in conto a valere sul fido (con conseguente produzione di interessi su quanto utilizzato per estinguere il debito da interessi” (cfr. CICR Comunicato stampa del 5/8/2016).

Gli interessi attivi, conteggiati al 31.12, divengono immediatamente esigibili e pertanto sono accreditati sul c/c al 31.12. La banca può continuare ad accreditare gli interessi attivi con periodicità trimestrale o semestrale.