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L’ABF, l’Arbitro Bancario Finanziario da ragione a Adiconsum Lecce e condanna la banca Unicredit a riliquidare e rimborsare all’utente gli interessi dal 2010 per il Taeg errato e non trasparente.

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arbitro-bancario-finanziario-720x340Questi i fatti. Nel mese di maggio 2009 un utente – associato e difeso da Adiconsum Lecce stipulava con l’intermediario convenuto un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote del proprio trattamento pensionistico.

Con lettera di reclamo, inviata per il tramite Adiconsum Lecce, il ricorrente lamentava l’eccessiva onerosità del finanziamento; riscontrato negativamente il reclamo, il ricorrente adiva questo Arbitro per reiterare le proprie doglianze:   in particolare  lamentava  che a fronte di un debito di complessivi euro 20.880,00 avrebbe ottenuto un netto ricavo pari a soli euro 7.478,69. Infatti il finanziamento, considerati gli oneri assicurativi, indicherebbe un t.a.e.g. pari al 28,99% e quindi non trasparente;  inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2010 il finanziamento sarebbe da considerarsi illegittimo poiché il t.e.g., comprensivo dei costi assicurativi, si troverebbe al di sopra della soglia usura. Adiconsum chiedeva, pertanto, la rideterminazione  degli  interessi  e la  restituzione  delle  somme  indebitamente  percepite sulla base del piano di ammortamento originario.

L’intermediario  convenuto (Unicredit),  costituitosi ritualmente,  precisava che il contratto fosse stato stipulato nel mese di maggio del 2009 e sarebbe tuttora in ammortamento.  Specificava che il t.e.g., al netto del costo relativo alla polizza assicurativa, così come specificato dalle disposizioni  di  vigilanza  vigenti  al  tempo  della  stipula,  era  pari  all’11,150%  e  quindi inferiore al tasso soglia previsto (13,45%). Pur in considerazione della predetta regolarità, precisava  di  avere  comunque  manifestato  nelle  risposte  al  reclamo  la  disponibilità  a chiudere il finanziamento  con “costo interamente  a carico dell’intermediario”,  alla quale non aveva ricevuto alcun riscontro (perché la proposta fatta dalla Banca era a esclusivo vantaggio di questa).

Per l’Arbitro Bancario Finanziario, le ragioni sostenute da Adiconsum sono corrette , per cui appare  al  Collegio meritevole di parziale accoglimento nei termini di seguito precisati. Invero, a partire dal 1° gennaio  2010,  l’applicazione  dei  nuovi  criteri  di  computo  impone  di  far  riferimento  al t.a.e.g. e non più al t.e.g., includendo anche i costi assicurativi nel parametro. Risulta al riguardo, dalla successiva evoluzione del tasso soglia, che nel corso del rapporto il tasso convenzionale  ha  superato  la  soglia  di  riferimento  come  via  via  determinata  in  tutti  i successivi  trimestri.  Atteso  che  la  successiva  rideterminazione  del  tasso  soglia  non consente l’applicazione della disciplina di cui all’art. 1815 cod. civ. – con la grave sanzione disposta  nel  relativo  comma  2 – ne  consegue,  in  conformità  con  gli  orientamenti  già assunti questo Arbitro (cfr. Collegio Roma, dec. n. 174/2013; Collegio di Napoli, decisione n. 4012/2013;  2602/2014;  in generale,  sulla  c.d. “usura  sopravvenuta”,  cfr. Collegio  di coordinamento, dec. n. 77/2014 e Collegio di Napoli, dec. n. 1796/2013), la necessità di provvedere  al ricalcolo degli interessi convenzionalmente  pattuiti, in modo da ricondurli entro la soglia via via vigente nel corso del rapporto, non essendo comunque ammissibile che la cliente sia tenuta a versare gli interessi in una misura che, al momento in cui essi devono   essere   corrisposti,   è   comunque   considerata   in   termini   di   antigiuridicità nell’ordinamento.

Unicredit  dovrà  quindi  provvedere  al ricalcolo  degli  interessi,  facendo  riferimento prima al t.a.e.g. (dal 1° gennaio 2010 in avanti), in modo tale da garantire che il tasso applicato si collochi sempre all’interno della soglia antiusura via via vigente, retrocedendo quindi al cliente le somme pagate in eccesso e pertanto accerta il diritto del ricorrente  al ricalcolo degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda  alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo  alle spese della procedura  e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

La decisione di cui sopra, conferma come ancora oggi molti prestiti, finanziamenti e cessioni del quinto concessi  soprattutto prima del 2010 non siano proprio trasparenti e in linea con le disposizioni della Banca d’Italia e invita gli interessati a farli verificare per evidenziare eventuali profili di illegittimità bancaria e recuperare quanto pagato in eccesso.

Gli associati ad Adiconsum Lecce, potranno consultare qui il provvedimento dell’ABF.