Questi i fatti. Nel mese di maggio 2009 un utente – associato e difeso da Adiconsum Lecce stipulava con l’intermediario convenuto un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote del proprio trattamento pensionistico.
Con lettera di reclamo, inviata per il tramite Adiconsum Lecce, il ricorrente lamentava l’eccessiva onerosità del finanziamento; riscontrato negativamente il reclamo, il ricorrente adiva questo Arbitro per reiterare le proprie doglianze: in particolare lamentava che a fronte di un debito di complessivi euro 20.880,00 avrebbe ottenuto un netto ricavo pari a soli euro 7.478,69. Infatti il finanziamento, considerati gli oneri assicurativi, indicherebbe un t.a.e.g. pari al 28,99% e quindi non trasparente; inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2010 il finanziamento sarebbe da considerarsi illegittimo poiché il t.e.g., comprensivo dei costi assicurativi, si troverebbe al di sopra della soglia usura. Adiconsum chiedeva, pertanto, la rideterminazione degli interessi e la restituzione delle somme indebitamente percepite sulla base del piano di ammortamento originario.
L’intermediario convenuto (Unicredit), costituitosi ritualmente, precisava che il contratto fosse stato stipulato nel mese di maggio del 2009 e sarebbe tuttora in ammortamento. Specificava che il t.e.g., al netto del costo relativo alla polizza assicurativa, così come specificato dalle disposizioni di vigilanza vigenti al tempo della stipula, era pari all’11,150% e quindi inferiore al tasso soglia previsto (13,45%). Pur in considerazione della predetta regolarità, precisava di avere comunque manifestato nelle risposte al reclamo la disponibilità a chiudere il finanziamento con “costo interamente a carico dell’intermediario”, alla quale non aveva ricevuto alcun riscontro (perché la proposta fatta dalla Banca era a esclusivo vantaggio di questa).
Per l’Arbitro Bancario Finanziario, le ragioni sostenute da Adiconsum sono corrette , per cui appare al Collegio meritevole di parziale accoglimento nei termini di seguito precisati. Invero, a partire dal 1° gennaio 2010, l’applicazione dei nuovi criteri di computo impone di far riferimento al t.a.e.g. e non più al t.e.g., includendo anche i costi assicurativi nel parametro. Risulta al riguardo, dalla successiva evoluzione del tasso soglia, che nel corso del rapporto il tasso convenzionale ha superato la soglia di riferimento come via via determinata in tutti i successivi trimestri. Atteso che la successiva rideterminazione del tasso soglia non consente l’applicazione della disciplina di cui all’art. 1815 cod. civ. – con la grave sanzione disposta nel relativo comma 2 – ne consegue, in conformità con gli orientamenti già assunti questo Arbitro (cfr. Collegio Roma, dec. n. 174/2013; Collegio di Napoli, decisione n. 4012/2013; 2602/2014; in generale, sulla c.d. “usura sopravvenuta”, cfr. Collegio di coordinamento, dec. n. 77/2014 e Collegio di Napoli, dec. n. 1796/2013), la necessità di provvedere al ricalcolo degli interessi convenzionalmente pattuiti, in modo da ricondurli entro la soglia via via vigente nel corso del rapporto, non essendo comunque ammissibile che la cliente sia tenuta a versare gli interessi in una misura che, al momento in cui essi devono essere corrisposti, è comunque considerata in termini di antigiuridicità nell’ordinamento.
Unicredit dovrà quindi provvedere al ricalcolo degli interessi, facendo riferimento prima al t.a.e.g. (dal 1° gennaio 2010 in avanti), in modo tale da garantire che il tasso applicato si collochi sempre all’interno della soglia antiusura via via vigente, retrocedendo quindi al cliente le somme pagate in eccesso e pertanto accerta il diritto del ricorrente al ricalcolo degli interessi nei sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
La decisione di cui sopra, conferma come ancora oggi molti prestiti, finanziamenti e cessioni del quinto concessi soprattutto prima del 2010 non siano proprio trasparenti e in linea con le disposizioni della Banca d’Italia e invita gli interessati a farli verificare per evidenziare eventuali profili di illegittimità bancaria e recuperare quanto pagato in eccesso.
Gli associati ad Adiconsum Lecce, potranno consultare qui il provvedimento dell’ABF.