HOME

L’Arbitro bancario accoglie ricorso di Adiconsum Lecce. Recuperate le somme di euro 5.851,00 sottratte dalla postapay con il phishing

Spread the love

Grazie all’intervento di Adiconsum Lecce con il ricorso presentato all’Arbitro Bancario Finanziario dal Presidente Lucio Paolo Guida, un associato ha ottenuto il rimborso della somma di € 5.851,00 furtivamente sottratta da ignoti ad opera del Phishing.

Il fatto. L’associato, titolare di un libretto di risparmio e di una carta prepagata abbinata a una Sim per cellulare, aveva riscontrato il malfunzionamento della propria utenza telefonica.

Recatasi presso un centro dell’operatore  telefonico che aveva emesso la carta SIM, l’operatore rilevava che la SIM in questione era  ormai inservibile a causa dell’intervenuto blocco della stessa ad opera di ignoti malfattori.

Rammentando l’installazione, sul dispositivo in cui era inserita la carta SIM, di un’App di  pagamento abbinata alla carta prepagata, si recava, nello stesso giorno, presso uno  sportello dell’intermediario.

Dall’esame dell’estratto conto del libretto si avvedeva di prelievi eseguiti  per ricaricare la carta prepagata.

Inoltre, dall’esame dell’estratto conto della carta prepagata si avvedeva della disposizione  di un bonifico web, e chiedeva il rimborso delle operazioni disconosciute.

L’intermediario non accoglieva la richiesta e negava il rimborso.

L’utente, nonostante la denuncia presentata ai carabinieri e la risposta negativa dell’intermediario, si rivolgeva all’Adiconsum di Lecce e, dopo esserne divenuto associato, usufruiva della consulenza e assistenza necessaria al caso.

Lo staff di Adiconsum, dopo aver esaminato la problematica inquadrabile nel fenomeno del c.d. Phishing, provvedeva a presentare ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario tramite il suo presidente Lucio Paolo Guida. L’ABF, dopo aver respinto le controdeduzioni dell’Intermediario, accoglieva il ricorso di Adiconsum Lecce e dispondeva il rimborso delle somme sottratte furtivamente che l’Intermediario provvedeva a rimborsare nei successivi trenta giorni dal deposito delle motivazioni.