Per la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) tutte le imprese e i cittadini degli oltre 8mila Comuni italiani potranno presentare gli stessi moduli e allegare la stessa documentazione. Indubbiamente una semplificazione, che però diventerà operativa solo con il varo del decreto di adozione dei moduli standard da parte del ministero della Semplificazione, in attuazione del Dlgs 126 del 30 giugno 2016, (il cosiddetto decreto “Scia1”).
Nel frattempo. entro il 1° gennaio 2017, i Comuni e le altre amministrazioni devono attrezzarsi per il rilascio di una ricevuta (anche telematica) contestuale alla presentazione della Scia (o di un’altra istanza). E la data di protocollazione deve coincidere con quella di rilascio della ricevuta (e di presentazione dell’istanza).
I Comuni dovranno pubblicare sui propri siti l’elenco della documentazione da allegare alla segnalazione, specificando, però, la norma che ne giustifica la richiesta.
Una volta che sul sito è stato pubblicato il modulo da compilare e la lista di documenti, il Comune non potrà più chiedere altri documenti, ma solo integrazioni se quelli presentati sono incompleti.
Se chiede informazioni e documenti diversi da quelli pubblicati sul sito, il funzionario responsabile del procedimento può essere accusato di illecito disciplinare e rischia la sospensione dal servizio e dallo stipendio da tre giorni a sei mesi. Non possono essere richiesti documenti già in possesso di un’amministrazione pubblica.
Il responsabile del procedimento deve anche stare attento a non fare decorrere il termine per interrompere i lavori nel caso in cui dall’esame della pratica risultino eseguiti in difformità dalle norme vigenti.
Per accrescere la trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione e per dare ai privati e alle imprese certezza sulla tempistica, è stato introdotto un nuovo articolo 18-bis della legge 241/1990 sull’ordinamento degli enti locali. La data della protocollazione di una Scia o un’altra istanza deve essere quella nella quale viene presentata, anche se nell’immediato l’amministrazione interessata può rilasciare solo una ricevuta (anche per via telematica). Ma già quell’attestato deve indicare i tempi entro cui l’amministrazione deve, se tenuta, rispondere, o entro cui scatta il silenzio assenso e l’istanza può ritenersi accettata.
Fonte: Il Sole 24 Ore