HOME

Mutui e contratti di credito. Da Novembre maggiori informazioni e trasparenza ai consumatori. Entra in scena il “periodo di riflessione”

Spread the love

banca_italia4_65Cambiano in meglio – anche se si poteva fare di più – le nuove regole dettate il 30 settembre 2016 dalla Banca D’Italia in vigore dal 2 novembre 2016 per la concessione di mutui ai consumatori, che dovrebbero consentire a questi l’assunzione di una decisione consapevole su quello che si va a contrarre e che sarà il proprio debito negli anni successivi.

La nuova direttiva della Banca d’Italia che è stata preceduta da una consultazione pubblica e dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze indica le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari, le regole per la loro divulgazione e i criteri per la definizione dell’esempio rappresentativo. Inoltre regola la disciplina da adottare per gli obblighi precontrattuali dei finanziatori (contenuto, criteri di redazione e modalità di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali), le modalità e i chiarimenti da dare al consumatore, gli obblighi da osservare nei casi di comunicazioni attraverso telefonia vocale, comprese le informazioni aggiuntive previste dal Codice del Consumo, le informazioni concernenti, l’inadempimento del consumatore e quelle in caso di finanziamento in valuta estera.

Le nuove regole principali per a tutela del consumatore possono essere così riassunte:

  • gli annunci pubblicitari formulati, taluni con l’indicazione di informazioni obbligatorie, mediante un esempio rappresentativo e la cui natura deve essere esplicitamente espressa con la dicitura “esempio rappresentativo”, in maniera “chiara, precisa, evidenziata e, a seconda del mezzo usato, facilmente leggibile e udibile”. Tali annunci non devono contenere formulazioni che possano indurre nel consumatore aspettative erronee sulla possibilità di ottenere il credito o sul costo relativo;
  • le informazioni generali sui contratti di credito offerti devono essere redatte in conformità a un modello standard nel rispetto della disciplina generale dei “fogli informativi” e pertanto messe a disposizione del consumatore;
  • le informazioni personalizzate devono essere fornite attraverso il modulo denominato “Prospetto informativo europeo standardizzato“ detto anche PIES;
  • viene riconosciuto al consumatore il diritto a un periodo di riflessione di almeno sette giorni, decorrenti da quando questi riceve l’offerta vincolante per l’intermediario, al fine di permettergli una valutazione circa le implicazioni del proprio indebitamento e favorire un confronto con altre offerte acquisite nel mercato da parte di altri intermediari;
  • Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) deve essere oggetto di informazione al consumatore per:
  • le ipotesi utilizzate per il calcolo delle stime;
  • l’indicazione delle componenti che ne restano escluse dal calcolo;
  • i costi che sono inclusi nel relativo calcolo;

Vi è anche l’obbligo di disciplinare le modalità per il calcolo del T.A.E.G. relativamente ai contratti per il quale il tasso di interesse può subire variazioni non determinabili al momento della stipula del contrato.

La nuova disciplina si applica ai contratti di credito, comunque denominati, ma le norme non si applicano nei seguenti casi:

  • in cui il finanziatore conceda una somma di denaro o eroga credito sotto altre forme in cambio di una somma derivante dalla vendita futura di un bene immobile residenziale, o di un diritto reale su un bene immobile residenziale e non chiede il rimborso del credito fino al verificarsi di uno o più eventi specifici riguardanti la vita del consumatore.
  • di violazione di quest’ultimo dei propri obblighi contrattuali, che consenta al finanziatore di domandare la risoluzione del contratto di credito. Inoltre, non si applica ai contratti di credito mediate i quali un datore di lavoro, al di fuori della sua attività principale, concede ai dipendenti crediti senza interessi o a un TAEG inferiore a quello prevalente sul mercato e non offerti al pubblico in genere
  • per crediti relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, a quelli con finalità d’interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi creditori inferiori, o tassi di interesse debitori superiori, o altre condizioni più favorevoli, rispetto alle condizioni prevalenti sul mercato
  • altre eccezioni si hanno nel caso il credito sia concesso senza interessi o ulteriori oneri, eccetto quelli per il recupero dei costi direttamente connessi all’ipoteca, quelli accesi nella forma dell’apertura di credito, qualora lo stesso sia da rimborsare entro un mese
  •  identico discorso vale per quelli derivanti da accordo raggiunto davanti a un giudice o altra autorità prevista dalla legge o relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente, senza iscrizione di un’ipoteca, o non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale
  • infine non si applica nei casi in cui la durata non è determinata o in cui il credito deve essere rimborsato entro dodici mesi ed è destinato ad essere utilizzato come finanziamento temporaneo in vista di altre soluzioni per finanziarie l’acquisto della proprietà di un bene immobile.

Gli associati possono approfondire le nuove direttive della Banca d’Italia scaricando da questa pagina  la seguente documentazione con la nuova modulistica: (decreto DM 380/2016, disposizioni pro trasparenza consumatori, atto di emanazione del provvedimento pro consumatori, tutti gli allegati al provvedimento – allegato 1, allegao 3, allegato 4A, 4C, 4D, 4E, 5A, 5B, 5C, allegato 6, 6A).