E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 28 marzo, l’atteso Decreto sull’applicazione del Decreto legge del 17 marzo scorso sul Fondo di solidarietà mutui per l’acquisto della prima casa, l c.d. “Fondo Gasparrini”.
Il Decreto regola l’accesso al Fondo per i lavoratori che si sono visti:
- sospendere il lavoro per almeno 30 giorni lavorativi CONSECUTIVI
- ridurre l’orario di lavoro per almeno 30 giorni lavorativi CONSECUTIVI, corrispondente ad una riduzione pari al 20% dell’orario complessivo.
Per quanto tempo è concessa la sospensione del pagamento delle rate di mutuo
- Per 6 mesi, se la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro è compresa tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi
- Per 12 mesi, se la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro è compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi
- Per 18 mesi, e la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro è superiore a 303 .giorni lavorativi consecutivi
Si può richiedere la sospensione del pagamento delle rate più volte?
- Sì, anche per periodi non continuativi e per un periodo complessivo non superiore ai 18 mesi, il tutto subordinato alla dotazione del Fondo.
Quali documenti allegare alla Domanda
Oltre alla Domanda è necessario allegare:
- la copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno al reddito o la richiesta del datore di lavoro che attesta la sospensione/riduzione dell’orario di lavoro non riconducibili a responsabilità del lavoratore, indicando periodo di sospensione e percentuale di riduzione dell’orario di lavoro.
Ci sono oneri da pagare per la richiesta di sospensione delle rate del mutuo?
La sospensione del pagamento non comporta l’applicazione di alcuna commissione/spese di istruttore e non richiede la presentazione di garanzie aggiuntive.
Che cosa fa in concreto il Fondo
- A fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, il Fondo verserà alle banche gli interessi compensativi nella misura del 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Tale calcolo sarà applicato sia alle istanze presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore del de certo del 17 marzo (……) che a quelle già richieste e concesse, ma ancora non liquidate.
Altre disposizioni in deroga al normale funzionamento del “Fondo Gasparrini”
- Per accedere al Fondo non è necessario presentare l’ISEE
- Possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo, sempre nel limite massino dei 18 mesi, anche coloro che avevano già ricevuto la sospensione, a patto che il pagamento regolare sia ripreso per almeno tre mesi
- Ammissione al Fondo anche per i lavoratori autonomi e liberi professionisti che autocertifichino di aver perso più del 33% di fatturato dell’ultimo trimestre 2019, a causa dell’emergenza coronavirus. La perdita in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 o in un minor lasso di tempo.
Quanto durano le modalità di accesso al Fondo dettate da questo Decreto del Ministero delle Finanze e dell’Economia in deroga al normale funzionamento del “Fondo Gasparrini”?
- Per un periodo di 9 mesi, a decorrere dal 17 marzo 2020.
Scarica il Modulo per richiedere la Sospensione del Mutuo 2020