L’articolo 26 del Decreto Semplificazioni attuativo del “Jobs Act”, ha introdotto l’obbligo di effettuare le dimissioni solo con modalità telematiche. L’efficacia di tale norma era però subordinata alla emanazione di un apposito Decreto Ministeriale di attuazione. Ora, in virtù della pubblicazione del D.M. 15 dicembre 2015 sulla G.U. n.7 dell’11 gennaio 2016, viene previsto che, a decorrere dal 12 marzo 2016, i lavoratori dipendenti, per rassegnare dimissioni efficaci, dovranno comunicare le stesse per via telematica secondo la procedura di seguito indicata.
1) Lavoratore non assistito
Il lavoratore non assistito da soggetto abilitato per rassegnare dimissioni efficaci dovrà:
• richiedere, se ancora non in suo possesso, il codice PIN Inps dispositivo all'Istituto;
• creare un'utenza, se ancora non in suo possesso, per l'accesso al portale ClicLavoro;
• accedere in autonomia, tramite il portale lavoro.gov.it, al form on-line per la trasmissione della comunicazione alla pagina di ricerca e selezione di una comunicazione (o per l'invio di una revoca);
• compilare il form (che per i rapporti decorrenti dal 2008, ossia correttamente comunicati tramite procedura telematica ai CPI, sarà in parte compilato);
• trasmettere il modulo di dimissioni/risoluzione consensuale/revoca al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.
2) Lavoratore assistito da soggetto abilitato (Patronato, Oo.Ss., Enti Bilaterali, Commissioni di certificazione)
Il lavoratore assistito da soggetto abilitato, per rassegnare dimissioni efficaci dovrà:
• recarsi da un soggetto abilitato;
• accedere, con l’assistenza del soggetto, tramite il portale lavoro.gov.it, al form on-line per la trasmissione della comunicazione alla pagina di ricerca e selezione di una comunicazione (o per l'invio di una revoca);
• far compilare il form (che per i rapporti decorrenti dal 2008, ossia correttamente comunicati tramite procedura telematica ai CPI, sarà in parte compilato);
• far apporre la firma digitale del modulo prodotto con i dati delle dimissioni/risoluzione consensuale o revoca degli stessi;
• far trasmettere, al soggetto abilitato, il modulo di dimissioni/risoluzione consensuale/revoca al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.
In entrambi i casi il datore di lavoro riceverà il modulo nella propria casella di posta elettronica certificata e la Direzione Territoriale del Lavoro riceverà una notifica nel proprio cruscotto e avrà la possibilità di visionare il "MODULO RECESSO DAL RAPPORTO DI LAVORO/REVOCA".
Tale procedura dovrà essere seguita anche a fronte di risoluzione consensuale.
Tale procedura non si applica nei seguenti casi:
• dimissione della madre o del padre lavoratore ai sensi dell’art.55, co.4, D.Lgs. n.151/01 della Legge sulla maternità (perché convalidate presso la DTL);
• dimissione di un lavoratore domestico;
• dimissioni o risoluzione consensuale effettuate nelle sedi di cui art.2113, co.4 cod.civ. o avanti alle commissioni di certificazione ex art.76, D.Lgs. n.276/03.
La Legge attribuisce al lavoratore la facoltà di revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale entro sette giorni dalla trasmissione del modulo telematico.
Anche la revoca deve essere attuata telematicamente.