Dal 1o Luglio 2016 è entrato in vigore l'obbligo, imposto dalla legge di Stabilità 2016 per tutti i comuni italiani, di adeguare i dispositivi di controllo della durata della sosta per consentire i pagamenti con bancomat o carte di credito.
Il comma 901 della legge citata, che ha lo scopo di incentivare i pagamenti elettronici, prevede infatti che "dal 1° luglio 2016, le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 15 del d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012, si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del codice della strada", estendendo dunque ai dispositivi di controllo di durata della sosta, l'obbligo di "accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito".
Com’era prevedibile per una questione così delicata, l’assenza di conformità dei parcometri alle norme recentemente entrate in vigore, sta scatenando un putiferio tanto che l'AI-PARK, Associazione Italiana tra gli operatori nel settore della Sosta e dei Parcheggi, ha inviato al MEF una richiesta di chiarimenti, riportata di seguito, della quale si segnala il primo punto:
1) Se è impossibile sostituire i parcometri, gli utenti possono non pagare il parcheggio?
2) La disposizione è valida per tutti i parcometri o solo per quelli che saranno installati a partire dal l luglio 2016?
3) E' possibile riferire l`obbligo di cui al comma 900 solo per i pagamenti superiori a 5 Euro come indicato dalla Legge 221/2012?
4) Dove si utilizzano strumentazioni che permettono il pagamento tramite cellulare, l`obbligo permane?
5) La normativa in merito al costo delle transazioni (applicate dalle banche), è stata adeguata?
6) E' possibile una proroga?
7) E' possibile prevedere finanziamenti agevolati o agevolazioni Fiscali per gli operatori del settore?
In questo specifico caso, la difesa contro la mancata messa a norma nei tempi previsti dalla legge è mascherata da “difficoltà tecniche” se non, addirittura, dall’attesa di un decreto interministeriale che, per un precedente comma, (il n. 900), avrebbe dovuto essere emanato entro il 1° febbraio 2016.
In realtà, ciò che viene citato, e cioè il comma n. 900, richiede che l’adeguamento possa non avvenire a seguito di “casi di oggettiva impossibilità tecnica” e non, si badi bene, di “difficoltà tecniche” (ed ancor meno di difficoltà finanziarie visto che l’obbligo di legge non può certo inquadrarsi nella mancanza di risorse economiche).
Se lo scopo di tutto era ed è di agevolare i consumatori e di assicurare la corretta e integrale applicazione di un regolamento UE (il n. 751/2015), qualsiasi decreto attuativo non può considerarsi ostativo all'adeguamento dei dispositivi sul piano tecnico nel rispetto del termine sancito dal comma 901 della legge.
Riferimenti delle amministrazioni che hanno già iniziato ad operare, bene o meno bene, sono facilmente reperibili in rete:
per il Comune di Firenze si può leggere l’articolo de "La Nazione" al link http://www.lanazione.it/parcometri-fuorilegge-bancomat-1.2344043;
per il Comune di Siracusa l’articolo
mentre per il Comune di Modena vale quanto viene riportato da "Il Resto del Carlino"
http://www.ilrestodelcarlino.it/modena/bancomat-parchimetro-sosta-legge-1.2347436
In mancanza di precedenti nella giurisprudenza, è bene, comunque, che siano le associazioni dei Consumatori ad iniziare quelle azioni che permettano di modificare un sistema che penalizza (ingiustamente) quei cittadini che pur volendo pagare quanto dovuto, non sono stati messi in condizione di farlo nel migliore dei modi.
a cura di Avv. Stefania Isola (sede di Galatina)