HOME

Più tutela ai consumatori nelle informazioni sulle etichette alimentari. Sanzioni ai gestori per vendita o esposizione di alimenti scaduti

Spread the love

Entra in vigore il 9 maggio 2018 il d.lgs. 231 del 15.12.2017 con il quale sono state aggiornate le sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento UE n. 1169/2011, relativo all’obbligo di informazioni sulle etichette alimentari.

Pertanto, dal 9 maggio 2018, l’impresa alimentare che:

  • vende o espone al consumatore finale un alimento oltre la data di scadenza,
  • non indica gli allergeni in etichetta

potrà pagare una multa fino a 40.000 euro.

Pratiche leali di informazioni

Il mancato rispetto dei precetti comunitari sulle pratiche leali di informazioni (art. 7 del regolamento Ue 1169/2011), relativamente alle caratteristiche dell’alimento (in particolare, alla natura, all’identità proprietà, composizione, quantità, durata di conservazione, al Paese d’origine o luogo di provenienza, al metodo di fabbricazione o di produzione), verrà punito con una sanzione da 3.000,00 a 24.000,00 euro.

Le informazioni sugli alimenti devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.

Non devono attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede.

Fornitura di alimenti di cui l’operatore conosce o presume la non conformità alla normativa sugli alimenti e modifica delle informazioni.

L’operatore del settore alimentare, il quale fornisce alimenti di cui conosce o presume, in base alle informazioni in suo possesso in qualità di professionista, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 a 4.000,00 euro.

Gli operatori del settore alimentare saranno responsabili e la trasgressione comporterà l’applicazione di una sanzione da 2.000,00 a 16.000,00 euro per le eventuali modifiche apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso, quando tale modifica induce il consumatore finale in errore o nel caso in cui riduca il livello di protezione dei consumatori e anche le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli.

Violazione in materia di requisiti nell’indicazione degli allergeni.

Il mancato rispetto delle disposizioni comunitarie (art. 21, alla II, regolamento Ue 1169/2011) circa l’etichettatura di alcune sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, verrà punito con una sanzione da 2.000,00 a 16.000,00 euro.

Ad esempio, per la violazione delle disposizioni relative ai requisiti di etichettatura di sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze quali i cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, fatto, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati), i crostacei, le uova, le arachidi, la soia, il latte e la frutta in guscio, solo per citarne alcuni. Gli ingredienti o coadiuvanti che provochino allergie devono figurare nell’elenco degli ingredienti, con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita come allergene. Inoltre, l’allergene deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri, per dimensioni, stile o colore di sfondo.

Si invitano conseguentemente i consumatori a fare attenzione alle etichette alimentari e a segnalare documentando tempestivamente a questa sede ogni violazione di cui sopra, per le conseguenti iniziative a tutela della salute dei consumatori.

 

Fonte: Sistema Ratio