A seguito della pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5078/2016, che si era già espressa sul rimborso dell’iva con la sentenza n. 3756 del 9 marzo 2012, è tornato alla ribalta il problema dell’assoggettamento dell’IVA sulla TIA (Tariffa di Igiene Ambientale).
Le sentenze citate hanno quindi sostanzialmente ribadito che la tariffa dei rifiuti (TIA) non deve essere assoggettata a IVA e deve essere rimborsata ai cittadini.
La recente sentenza, quindi, smentisce definitivamente la posizione assunta dal Dipartimento delle politiche fiscali con la circolare n. 3 del 2010, il quale aveva inteso bloccare le richieste di rimborso dei contribuenti sostenendo la continuità tra la TIA (prevista dall’art. 49 del d.lgs. nr. 22/1997) e la TIA2 (prevista dall’art. 238 del d.lgs. nr. 152/2012).
La pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 5078/2016 mette la parola fine al diritto ai cittadini di ottenere il rimborso dell’iva pagata sulla TIA e TIA1 che possono pertanto presentare le domande di rimborso dell’iva pagata e non dovuta.
Al fine di sgombrare i dubbi e perplessità che sono nuovamente emersi in questi giorni, si precisa che quindi il rimborso dell’IVA riguarda solo quei Comuni in cui per il servizio rifiuti è vigente la TIA o la TIA2 invece della più tradizionale tassa (di solito riscossa tramite ruolo esattoriale con Equitalia o direttamente dai Comuni).
Pertanto l’eventuale richiesta di rimborso IVA vale solo per gli occupanti di unità immobiliari situate in quei Comuni.
Nella Provincia di Lecce i Comuni che hanno la TIA o TIA2 ci risultano essere soltanto: Nardò, Galatina e Surano.
Per gli altri occorrerà verificare quale era il regime di riscossione dei rifiuti nel proprio Comune e solo successivamente potranno presentare l’eventuale domanda di rimborso anche rivolgendosi ad Adiconsum per ottenere supporto e assistenza.
Potranno altresì ricere supporto da Adiconsum coloro che hanno difficoltà a individuare il regime di tassazione dei rifiuti.