Con Ordinanza del 22 gennaio 2016, il Tribunale di Palermo, a seguito di un ricorso presentato da un pensionato contro il blocco della perequazione automatica delle pensioni 2012-2013, ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale del comma 25 dell’art. 24 del DL 201/2011, convertito nella L. 214/2011, come modificato dal DL 65/2015, convertito nella L. 109/2015.
Il ricorrente rientra tra i pensionati titolari di trattamento di importo pari o inferiore a cinque volte il trattamento minimo Inps. L’eccezione riguarda la parte in cui la legge in esame prevede che per tali pensionati la rivalutazione viene concessa solo nella misura del 20%.
Il Tribunale di Palermo ha dunque ritenuto che “la suddetta rivalutazione è di entità talmente modesta da indurre a ritenere che anche la nuova normativa mantenga un contrasto con i principi dettati dalla Costituzione e con l’interpretazione che degli stessi ha fornito la Corte Costituzionale”. Conseguentemente, viene sollevata una questione di incostituzionalità che investe il meccanismo di rivalutazione introdotto dalla L. 109/2015. Questo meccanismo è tra le altre cose difforme anche rispetto a quanto previsto dalla L. 147/2013 (Legge Letta). Per tali ragioni, il Tribunale di Palermo ha disposto la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.
Si ricorda che la Federazione dei Pensionati Cisl ha attivato numerosi ricorsi a livello regionale che, a tutt’oggi, sono in attesa di essere discussi.
Le premesse, tutt’altro che scontate, fanno ben sperare che tutti i pensionati possano vedersi riconosciuti i diritti sanciti dagli artt. 36 e 38 della Costituzione.
Chiunque voglia ricevere informazioni, supporto e assistenza in materia, può rivolgersi alla sede Cisl-Fnp di Lecce e alle sedi di Adiconsum Lecce che con la propria struttura sta monitorando l'andamento della vicenda.
Fonte: Cisl Fnp