E’ stato pubblicato sulla G.U. il decreto del 20 gennaio 2016 sulle “Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale”.
Tale questione, nei mesi scorsi, è stata oggetto di un polemico e aspro dibattito sul Servizio sanitario nazionale: da una parte si è creato uno scontro tra la categoria dei medici, i quali invocavano il legittimo diritto di decidere in merito alle prescrizioni, ed il Ministro della salute, che difendeva la causa del rigore prescrittivo; dall’altra i mass media che alimentavano interpretazioni della norma, quali veri e propri tagli di numerose tipologie di prestazioni sanitarie.
Di fatto, il Decreto non taglia alcuna prestazione, sancisce che determinati esami o interventi finora a carico della sanità pubblica possano essere prescritti dai medici e dagli odontoiatri solo se vengono soddisfatte le indicazioni di appropriatezza prescrittiva previste o se i pazienti rientrano in situazioni standard in cui la prestazione può essere erogata, cioè se la patologia soddisfa precise condizioni di erogabilità.
In particolare individua la specialistica ambulatoriale, quale settore maggiormente critico, in quanto troppi esami sono ormai non più opportuni o prescrivibili solo in determinati casi di sospetto diagnostico.
A titolo di esempio:
- una Tac a carico del Servizio sanitario nazionale si potrà prescrivere solo in 3 casi: per la valutazione delle strutture scheletriche in caso di tumore, per un cancro sospetto, ma solo dopo un esito dubbio della risonanza magnetica, o, infine, per le complicanze seguite a un intervento chirurgico in pazienti in cui è controindicata la stessa Rmn;
- gli esami per il colestorolo o i trigliceridi, non saranno pagati solo in caso di paziente proveniente da screening o di paziente a grave rischio di patologie cardiovascolari;
- le indagini sul gruppo sanguigno sono prescrivibili solo in vista di un trapianto o di una donazione, di trasfusione o in donne in gravidanza e in funzione preconcezionale;
Un lungo elenco in cui rientrano tanti tipi di esami diversi: le Tac, le risonanze magnetiche, la tomoscintigrafia cerebrale, alcune ricerche genetiche, i trattamenti per le protesi, le terapie a luce ultravioletta, l'estrazione dei denti, gli esami del sangue e delle urine.
Il decreto individua anche le categorie “protette”:
- coloro che hanno un’età tra 0-14 anni;
- i soggetti in condizione di vulnerabilità sanitaria;
- i soggetti in condizione di vulnerabilità sociale.
Per vulnerabilità si intende lì dove al paziente sia indispensabile questo tipo di cure e dove ci siano condizioni di svantaggio economico, basso reddito, marginalità o esclusione sociale. Nella vulnerabilità sanitaria rientrano anche i destinatari di trapianti, immunodeficienze, cardiopatie congenite e gravi, tumori oncoematologici e disordini della coagulazione
Attenzione perché tutte le prestazioni, elencate negli allegati del provvedimento, se prescritte senza tener conto delle condizioni dettate dalle norme, saranno poste a totale carico del paziente.
Per gli approfondimenti consulta il Decreto sull'appropriatezza prescrittiva e le relative tabelle.